Il datore di lavoro e le informazioni sul vaccino covid19

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Il tema del vaccino covid19 e di come un’azienda, e il datore di lavoro deve applicarsi con tecniche e richieste per le vaccinazioni sono in continua evoluzione. Ma chi fa chiarezza fin da subito, su come devono essere gestiti i dati sensibili dei singoli lavoratori è il garante privacy!

Il Garante per la Privacy ha risposto sul proprio sito a varie domande in merito al tema del datore di lavoro e le informazioni sul vaccino covid19, e che obblighi si devono usare per trattare i dati relativi alla vaccinazione anti Covid 19 nel contesto lavorativo.

La Privacy determina solo 1 figura competente a trattare i dati sanitari : il medico competente. Quest’ultimo avrà accesso alle informazioni relative alla vaccinazione, e nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale, sarà il MC a valutare se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica.

Ricordiamo che il documento sul tema dedicato al vaccino covid19 per i lavoratori diffuso dalla CIIP  presentato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), nella sezione obbligatorietà della vaccinazione cita: ..”La vaccinazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata proprio per proteggere non solo gli individui ma la collettività tutta, secondo il principio dell’art. 32 della Costituzione1…”

Il datore di lavoro, quindi, non può chiedere direttamente ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che comprovano l’avvenuta vaccinazione. E ciò nemmeno con il consenso del lavoratore. Per le stesse ragioni il datore di lavoro non può neppure chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Il medico competente in azienda invece, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Il medico competente può, quindi, chiedere al lavoratore di documentare l’avvenuta vaccinazione, al fine di valutarne l’idoneità o l’inidoneità (anche parziale) alla mansione. 

Al datore di lavoro, poi, il medico competente comunicherà solamente l’esito di tale valutazione. Quindi il solo giudizio di idoneità/inidoneità, con le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportate.

Il datore di lavoro si dovrà limitare ad attuare le misure indicate dal medico competente.

FONTE: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini

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