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16 Marzo 2020Le modifiche delle norme UNI in sicurezza sul lavoro 2020
18 Marzo 2020Ci concentriamo in questa sede sui reati ambientali: come sono entrati nel novero dei reati presupposto della 231? Che differenza c’è fra contravvenzioni e pene e come vengono distinti in base all’ordinamento penale?
I reati ambientali: l’introduzione nel 2011
Il legislatore aveva meditato l’introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01 già con la legge 29 settembre 2000 n. 300, successivamente espunti. Mentre nel 2011 l’inserimento anche dei reati ambientali all’interno del medesimo elenco si è fatto attendere fino al 2011 nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001. L’impulso normativo è arrivato dalla direttiva comunitaria 2008/99/CE del 19 novembre 2008 che ha finalmente imposto al legislatore di modificare in tal senso il novero dei reati-catalogo .
L’art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l’art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001 inserendo (oltre alle fattispecie di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p.) tra i reati presupposto molti degli illeciti previsti nel TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nella l. n. 150/1992 , nella l. n. 549/1993 , nel D.Lgs. n. 202/2007 . Con la l. n. 68/2015, poi, sono stati aggiunti agli illeciti ora citati, anche quelli previsti agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies c.p. e gli illeciti associativi aggravati ex art. 452 octies c.p.
Reati ambientali: contravvenzioni dolose e colpose
L’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, al comma 1 lett. f) e g), prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti della persona giuridica, laddove i vertici aziendali (o i soggetti da questi diretti) commettano i reati di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p. nell’interesse o vantaggio dell’ente.
Si evidenzia come tutte le ipotesi di reato ora citate devono classificarsi come contravvenzioni perciò realizzabili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. La sussistenza del dolo o della colpa rileva al più per quel che riguarda la commisurazione della pena.
E’ consigliabile dunque che le aziende implementano i propri modelli organizzativi 231, adottando e attuando il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto da tale decreto, nominando l’Organismo di Vigilanza e attuando tutti gli adempimenti che tale regime normativo prevede.
I nuovi reati ambientali introdotti nell’articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01
Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 250 a 600 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda, per un periodo non superiore ad un anno.
N.B. Val la pena ricordare qui, in termini generali, che in caso di condanna dell’azienda ai sensi del D.Lgs.231/01, la sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene applicata mediante lo strumento delle “quote” che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell’azienda.
Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 400 a 800 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda.
Delitti colposi contro l’ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)
La fattispecie dei delitti colposi contro l’ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell’ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.
Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.
In caso di responsabilità amministrativa dell’Ente, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 200 a 500 quote.
Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)
La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 300 a 1000 quote.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)
Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.
La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 250 a 600 quote.
Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015
Impossibile qui illustrare nel dettaglio tutti i reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015 ; per esigenze di brevità si è deciso di illustrare nel dettaglio, uno per uno, solo i nuovi reati-presupposto inseriti dal legislatore nel D.Lgs.231/01.
Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, quali il reato di impedimento del controllo (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.
E’ prevista inoltre l’aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d’ufficio e ricorre “quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale “dei delitti contro l’ambiente”, n.d.r.], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente”.
Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.), la confisca (art. 452-undecies c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono l’omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica (art. 452-terdeciesc.p.).
Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la “Parte sesta-bis” recante “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, cui si rinvia, che si applica “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-bis).
I nuovi reati societari introdotti nell’art.25-ter del D.Lgs.231/01
Modifiche al reato di false comunicazioni sociali
La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell’apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all’interno del codice civile, ha previsto – all’articolo 12 – anche delle “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.
Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell’attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, “fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.”
E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”