Oggi la rubrica Gli_Eventi_Raccontano, apre con il titolo “Quando gli indumenti di protezione non sono idonei”, la vicenda di una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio ad un lavoratore, esposto alla fiammata di una bomboletta di gas.
L’analisi fatta sull’ infortunio, vede le necessità (in molte situazioni lavorative), secondo quanto stabilito dalla valutazione dei rischi, dei dispositivi di protezione del corpo, degli indumenti di protezione che possono coprire o sostituire gli indumenti personali e hanno specifiche caratteristiche protettive.
Il datore di lavoro in questo caso non ha fornito la sicurezza sul lavoro adatta, dando indumenti protettivi non idonei.
La Cassazione Penale, è la Sentenza n. 40936 del 24 settembre 2018, ci permette anche di fare chiarezza:
– sulle responsabilità di un datore di lavoro venuto meno all’obbligo di garantire che un lavoratore operi in condizioni di sicurezza. Non assicurandosi, ad esempio, che sia “adeguatamente protetto dai rischi” cui è esposto fornendo “allo stesso quantomeno indumenti difficilmente infiammabili, idonei a proteggere le parti più esposte del corpo”.
La motivazione della impugnata sentenza “appare congrua, completa e logica laddove, tra le altre cose, evidenzia che il ricorrente è stato ritenuto responsabile in forza di un generale profilo di colpa, essendosi ravvisate, nella sua condotta, imprudenza, negligenza e imperizia, oltre che l’inosservanza dell’art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008, in quanto, quale datore di lavoro, era venuto meno all’obbligo (su di lui incombente) di garantire che il lavoratore operasse in condizioni di sicurezza, non assicurandosi, in primo luogo che il R.G.B. fosse adeguatamente protetto dai rischi cui era inevitabilmente esposto con quel tipo di lavorazione, in particolare fornendo allo stesso quantomeno indumenti difficilmente infiammabili, idonei a proteggere le parti più esposte del corpo, né dando specifiche prescrizioni per garantire che la persona offesa evitasse il rischio di ustioni ed in ogni caso non fornendo apposite prescrizioni all’idraulico circa la cautela da utilizzare con le bombolette esauste, nell’uso di fiamma libera”.
Il ricorrente era stato poi ritenuto responsabile anche del delitto di cui all’art. 612 (minacce), commi 1 e 2, cod. pen., con riferimento all’invio di un sms sul telefono cellulare della persona offesa.
I fatti “possono essere così riassunti:
I motivi di ricorso indicano vizio di motivazione in ordine:
Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura della sentenza in ordine all’inammissibilità dei motivi di ricorso relativi al reato di cui all’art. 612 cod. pen. e in relazione al tema del trattamento sanzionatorio e del “contenimento della pena nei minimi edittali” (la pena edittale è la pena prevista dalla legge per un determinato reato).
In conclusione – indica la Cassazione – “il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende”.