Crediti d’Imposta – Attività Economiche di Montagna
28 Ottobre 2019
Halloween nella sicurezza sul lavoro
31 Ottobre 2019

Quando gli indumenti di protezione non sono idonei

Oggi la rubrica Gli_Eventi_Raccontano, apre con il titolo “Quando gli indumenti di protezione non sono idonei”, la vicenda di una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio ad un lavoratore, esposto alla fiammata di una bomboletta di gas.

L’analisi fatta sull’ infortunio, vede le necessità (in molte situazioni lavorative), secondo quanto stabilito dalla valutazione dei rischi, dei dispositivi di protezione del corpo, degli indumenti di protezione che possono coprire o sostituire gli indumenti personali e hanno specifiche caratteristiche protettive.

Il datore di lavoro in questo caso non ha fornito la sicurezza sul lavoro adatta, dando indumenti protettivi non idonei.

La Cassazione Penale, è la Sentenza n. 40936 del 24 settembre 2018, ci permette anche di fare chiarezza:

– sulle responsabilità di un datore di lavoro venuto meno all’obbligo di garantire che un lavoratore operi in condizioni di sicurezza. Non assicurandosi, ad esempio, che sia “adeguatamente protetto dai rischi” cui è esposto fornendo “allo stesso quantomeno indumenti difficilmente infiammabili, idonei a proteggere le parti più esposte del corpo”.

L’evento 

La motivazione della impugnata sentenza “appare congrua, completa e logica laddove, tra le altre cose, evidenzia che il ricorrente è stato ritenuto responsabile in forza di un generale profilo di colpa, essendosi ravvisate, nella sua condotta, imprudenza, negligenza e imperizia, oltre che l’inosservanza dell’art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008, in quanto, quale datore di lavoro, era venuto meno all’obbligo (su di lui incombente) di garantire che il lavoratore operasse in condizioni di sicurezza, non assicurandosi, in primo luogo che il R.G.B. fosse adeguatamente protetto dai rischi cui era inevitabilmente esposto con quel tipo di lavorazione, in particolare fornendo allo stesso quantomeno indumenti difficilmente infiammabili, idonei a proteggere le parti più esposte del corpo, né dando specifiche prescrizioni per garantire che la persona offesa evitasse il rischio di ustioni ed in ogni caso non fornendo apposite prescrizioni all’idraulico circa la cautela da utilizzare con le bombolette esauste, nell’uso di fiamma libera”.

Il ricorrente era stato poi ritenuto responsabile anche del delitto di cui all’art. 612 (minacce), commi 1 e 2, cod. pen., con riferimento all’invio di un sms sul telefono cellulare della persona offesa.

I fattipossono essere così riassunti:

  • il R.G.B., muratore, era stato incaricato dalla ditta dell’imputato di coadiuvare il lavoro dell’idraulico DC.A. che doveva sostituire un tubo situato in un’intercapedine. Al R.G.B. spettava togliere una piastrella al fine di consentire al collega di accedere al pozzetto ove si trovava il tubo da sostituire;
  • mentre l’idraulico operava, il R.G.B. gli passava gli attrezzi tenendosi pronto a cementare nuovamente la piastrella, una volta terminata la saldatura del tubo;
  • durante il taglio di una delle bombolette del gas usate per la saldatura, il DC.A. aveva appoggiato il cannello con la fiamma sopra una di queste bombolette esauste dalla quale usciva un residuo di gas che innescava l’incendio;
  • il R.G.B. (con indosso solo dei pantaloncini corti) veniva attinto dalle fiamme, cercando poi di lenire il dolore cospargendosi di olio di oliva presente nell’appartamento”.

I motivi di ricorso indicano vizio di motivazione in ordine:

  • alla richiesta di rinnovazione dibattimentale;
  • alla mancata considerazione dell’ eccezionalità ed abnormità delle condotte dei due lavoratori che esclude in radice la responsabilità del datore di lavoro”;
  • alla responsabilità per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. niente affatto provata in termini di certezza;
  • alla richiesta di contenimento della pena negli stretti minimi edittali con riguardo ad entrambi i capi di imputazione”.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura della sentenza in ordine all’inammissibilità dei motivi di ricorso relativi al reato di cui all’art. 612 cod. pen. e in relazione al tema del trattamento sanzionatorio e del “contenimento della pena nei minimi edittali” (la pena edittale è la pena prevista dalla legge per un determinato reato).

In conclusione – indica la Cassazione – “il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende”.

Leggi l’intera sentenza su OLYMPUS