
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
14 Maggio 2021
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19 Maggio 2021La gestione del CAC (Contributo Ambientale Conai) può essere complessa senza il supporto di un esperto. In questo articolo riassumiamo per voi le informazioni più importanti.
PRODUTTORI E UTILIZZATORI
Al CONAI devono partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, responsabili della corretta gestione ambientale degli stessi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (art. 221 del D.Lgs. 152/06).
- Per produttori si intendono: produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi; produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi; produttori di imballaggi vuoti; importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
- Per utilizzatori si intendono: acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti; importatori di “imballaggi pieni” (cioè merci imballate); autoproduttori (producono imballaggi per confezionare le proprie merci); commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate); commercianti di imballaggi vuoti (acquistano in Italia e rivendono gli imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione).
IL CAC – Contributo Ambientale Conai
Il CAC è stabilito da CONAI ed è versato dalle aziende. Serve principalmente per far fronte agli oneri della raccolta differenziata, organizzata dai Comuni, e per le attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti d’imballaggio.
Il prelievo del Contributo avviene all’atto della “prima cessione”, cioè al momento del trasferimento (anche temporaneo e a qualunque titolo) all’interno territorio nazionale, dell’imballaggio finito, effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore.
I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale. Dunque: produttori/importatori di imballaggi vuoti; importatori di merci imballate e commercianti di imballaggi vuoti.
PRINCIPALI NOVITÀ 2021
- Aggiornamento testi e modulistica, con riferimento agli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati e conformi alle norme europee armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati. Ciò in funzione dell’ingresso del settimo consorzio di filiera BIOREPACK nel sistema CONAI;
- Variazioni d’importi e contributi per materiale (consultabili su www.conai.org);
- Modulo di autodichiarazione 6.11 per l’esclusione dal contributo ambientale sugli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (si veda circolare CONAI del 5.4.2012, lett. a);
- Obbligo di utilizzo del servizio Adesione Online sia per l’adesione al CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche;
- Nuovi provvedimenti giurisprudenziali in merito alla natura d’imballaggio/non imballaggio di alcuni articoli in polietilene;
- Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta con chiusura della fase sperimentale che prevede una nuova modulistica dichiarativa per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi da quelli idonei al contenimento di liquidi, a valori invariati di Contributo ambientale;
- Variazioni per le procedure semplificate e introduzione di semplificazioni e agevolazioni per particolari flussi di imballaggi. In particolare, nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo ambientale in fattura, in alternativa a quella ordinaria, per alcuni imballaggi di piccole dimensioni;
- Procedure di regolarizzazione agevolata delle imprese operanti nei settori dei pallet in legno usati, riparati o selezionati e reimmessi al consumo, e del filo cotto nero (di acciaio) per il confezionamento merci.
Il sito CONAI e la Guida al Contributo, in esso contenuta, sono un valido aiuto ma spesso, per impostare o ridefinire come ci si deve comportare nel caso concreto, può essere necessario il supporto di consulenti esperti.
SicurImpresa è al tuo fianco in ogni momento per chiarire ogni dubbio e per la relativa assistenza.
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