Gestione ambientale- Tutte le novità sugli imballaggi

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In questo 2020 abbiamo visto come il Ministero dell’ambiente ha apportato modifiche importanti alle normative che le aziende devono attuare nelle proprie imprese, tra queste la novità riguarda inoltre gli Imballaggi!

Partiamo dalla definizione di imballaggi:

  • imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.
  • imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale.

Per gli imballaggi si applicheranno le definizioni di “rifiuto”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio” e “smaltimento” di cui all’articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).

Etichettatura: tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

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Riutilizzo: conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179 del D.Lgs. 152/06, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonchè dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l’igiene degli alimenti nè la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma.
Con un prossimo decreto saranno adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l’altro:
1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;
2) l’impiego di premialità e di incentivi economici;
3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

Responsabilità ed obblighi: i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
c) almeno l’80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all’articolo 222, comma 1, lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonchè delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
f) i costi per un’adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

Criteri da applicarsi sino all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 226, comma 3.

I Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi sono descritti nell’ebook gratuito scaricabile qui CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

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