Con l’inizio di Settembre si intensificano le attività di formazione e aggiornamento, soprattutto per chi deve svolgere la formazione:
Formazione e Aggiornamento RSPP – Antincendio
che la normativa ha stravolto nel corso.
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Incontrando un’azienda online ci è stato chiesto: ma la formazione per la sicurezza fuori orario di lavoro si può fare?
Partiamo sempre dal concetto che la formazione per la sicurezza è un obbligo che riguarda:
Allora c’è un obbligo in cui la formazione va effettuata?
La formazione per la sicurezza va eseguita durante l’orario di lavoro e non può prevedere oneri economici per i lavoratori.
Il datore di lavoro, per legge ha l’obbligo di formare e informare i dipendenti sui temi della prevenzione e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione alla mansione da questi svolta.
Se pensiamo ad esempio ad un dipendente l’azienda è obbligata a rendergli disponibile la formazione generale e specifica (specifiche dei prezzi e corsi qui) per la sicurezza e deve essere attivata:
– o all’inizio di un rapporto di lavoro
– o dopo un cambio di mansione.
Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che svolge la formazione sicurezza fuori orario di lavoro?
Non sono previste sanzioni penali a carico del datore di lavoro. Nulla vieta sia al datore di lavoro sia al dipendente di accordarsi per lo svolgimento della formazione in un orario concordato da entrambi le parti (magari con corsi e-learning).
Ma se il datore di lavoro si accorda di far frequentare i corsi sicurezza fuori orario di lavoro e senza il consenso del dipendente e senza retribuirgli il tempo dedicato all’attività formativa extra, si espone al rischio di essere citato.
Il lavoratore può rifiutare la formazione?
La partecipazione ai percorsi di formazione per la sicurezza è un obbligo del lavoratore. Se il datore di lavoro mette a disposizione tutto il necessario per frequentare la formazione sicurezza necessaria e il dipendente si rifiuta rischia sanzioni da 245,70 a 737,10 euro per il mancato rispetto dell’obbligo sopra sancito. Il datore di lavoro ha altresì facoltà di disporre delle sanzioni disciplinari o procedere con il licenziamento per giusta causa.