Ottobre vede nella Gazzetta Ufficiale due decreti che introducono importanti novità in materia antincendio sul lato formazione sicurezza sul lavoro e controlli antincendio.
Il Decreto 1| Controllo e manutenzione antincendio
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“
- Definisce le OPERAZIONI di manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
- Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Specifica la FIGURA del tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il Decreto 2| Gestione antincendio
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“
I temi interessati dal decreto, che va ad abrogare alcuni articoli del DM 10/03/1998, sono i seguenti:
- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio [in condizioni normali, ndr] ed in emergenza
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Designazione degli addetti al servizio antincendio
- Formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
- Requisiti dei docenti
La Formazione degli ADDETTI ANTINCENDI
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.
Le principali novità:
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
- svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Il D.M. 2/9/21 specifica che le attività di formazione e di aggiornamento (parte teorica) per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza.
Scopri i corsi in videoconferenza formazione e aggiornamento qui
E PER I CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO GIA’ SVOLTI AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?
Premesso che il “nuovo” decreto entrerà in vigore tra un anno, cioè il 5/10/22, fino a quel momento potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 5/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto).
Contatta lo sportello gratuito per informazioni sul corso antincendio.