Si avvicina la data dell’epifania. In molte località viene celebrata con l’accensione di un falò, una tradizione antica che simbolizza l’uscita del precedente anno e formula presagi per il nuovo, alla quale assistono moltissime persone.
L’accensione del falò epifanico può avvenire in zone rurali, ma anche in aree urbanizzate.
L’accensione di fuochi rientra tra le attività regolamentate dal TULPS all’art.57 (Senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono … farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa). Pertanto lo svolgimento deve essere autorizzato dai Comuni quali Autorità di Pubblica Sicurezza, mediante presentazione di autorizzazione o SCIA.
Sul territorio nazionale la problematica della sicurezza connessa all’accensione di fuochi è variamente affrontata per singoli territori, con la emanazione di regolamenti derivati dal TULPS o da normative locali, con particolare attenzione alla problematica delle emissioni in atmosfera o in presenza di situazioni o rischi particolari (incendi boschivi, regolamentazioni agrarie ecc.).
Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, dovranno essere considerati i criteri generali di protezione di seguito indicati:
– Il materiale deve essere organico (legna, vegetazione, residui di lavorazione ecc.); non possono essere utilizzati materiali trattati industrialmente, materie plastiche, acceleranti, sostanze infiammabili, pneumatici, rifiuti.
– Osservare le distanza di sicurezza per il pubblico nonchè da fabbricati e manufatti, ed in particolare:
1.La distanza di sicurezza dalla presenza di pubblico (protezione dall’irraggiamento) è valutabile in 10-15 m o determinata dall’altezza del falò aumentata di 3 m.
2.La distanza di sicurezza da fabbricati costruiti con particolari materiali (legno, plastica, tendoni, gazebi ecc.) o per utilizzi particolari (locali pubblici, locali e zone con affollamento ecc.) è valutabile in 20-30 m, per evitare gli effetti di irraggiamento e ricaduta di corpi caldi (faville) portati dalle emissioni.
La distanza di sicurezza può essere valutata con un metodo speditivo, utilizzando il punto S.3.11.2 Compartimentazione distanze sicurezza del DM 03.08.2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi) con un aumento cautelativo da valutare caso per caso.
– Valutazione del vento o dei venti dominanti per valutare l’eventuale direzione di faville corpi caldi e l’eventuale disturbo provocato dal fumo stesso.
– Valutazione delle previsioni meteo. Se le condizioni meteo cambiano rendendo insicura la manifestazione, il responsabile deve dare segnale immediato di interruzione, allontanando gli spettatori.
– Predisposizione di un servizio antincendio con addetti in possesso di attestato idoneità tecnica ai sensi art.3 Legge 609/1996.
Nel caso di accensione di un falò senza licenza viene realizzata la violazione dell’art. 703 c.p., reato contravvenzionale. Art. 703 C.P. Accensioni ed esplosioni pericolose. Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704], accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.