ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO END OF WASTE SULLA CARTA

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In questo 2021 è entrato in vigore il tanto atteso regolamento end of waste per i rifiuti di carta e cartone, dopo la pubblicazione del DM Ambiente 188/2020 che definisce i requisiti tecnici per la cessazione di qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
Tipologie di rifiuti ammessi: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali:

 a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
 b) 15 01 05 imballaggi compositi;
 c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
 d) 20 01 01 carta e cartone;
 e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
 f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.


I gestori di impianti autorizzati al recupero di carta e cartone, devono adeguarsi ai criteri della norma UNI EN 643 attestandone il rispetto; in questo modo:

  1. Applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un organismo accreditato, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti del nuovo regolamento; Maggiori informazioni qui

  2. Redigere per ogni lotto di produzione una dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200
  3. Inviare la dichiarazione di conformità all’autorità e all’ARPA/APPA competenti tramite una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005;
  4. Conservare la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o la sede legale, anche in formato elettronico, tenendola a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;

  5. Conservare per un anno, presso l’impianto di recupero o la sede legale, un campione di carta e cartone recuperati, che dovrà essere prelevato come descritto in allegato 1, lettera b), al DM 188/2020 ovvero in conformità alla norma UNI 10802;

  6. Infine, dovrà essere presentato all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, al fine di attestare la conformità dei materiali recuperati ai nuovi requisiti definiti dal DM 188/2020.