NOVITA’ END OF WASTE RIFIUTI INERTI DAL DECRETO MILLEPROROGHE

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Alla Camera è stato approvato il decreto end of waste; NON solo i produttori di rifiuto inerte devono gestire il rifiuto (Gestione Rifiuti Inerti ma il nuovo decreto amplia l’obbligo a tutti gli impianti di recupero e stabilisce che gli operatori del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione avranno tempo fino al 4 maggio del 2024 per adeguare le proprie autorizzazioni ai nuovi parametri del decreto.

Ricordiamo che il decreto ha criteri specifici per i RIFIUTI INERTI, provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli inerti di origine minerale sottoposti a recupero che provengono da manufatti sottoposti da demolizione selettiva. 

Regolamento End of Waste obblighi 

Ci si deve dotare di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti, volto a verificare che questi corrispondano alle caratteristiche previste dal Regolamento End of Waste. 

Questo sistema è già integrato nel Sistema di Gestione Ambientale (richiedi qui informazioni

Sintesi delle procedure da rispettare

  • procedure per la verifica sui rifiuti in ingresso (verifica documentale e controllo visivo);
  • procedura idonea a garantire lo stoccaggio separato dei rifiuti non conformi;
  • procedura per garantire la movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato da parte di personale con formazione e aggiornamento biennale;
  • procedura per il trattamento e il recupero dei rifiuti in singoli lotti tracciabili;
  • rispetto dei requisiti di qualità dell’aggregato recuperato.

Obblighi per il gestore dell’impianto di rifiuto

Il decreto obbliga il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato a:

  • Compiere la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • effettuare la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
  • rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che accerti il rispetto delle procedure per la trasformazione di ciascun lotto di rifiuto in aggregato recuperato;
  •  conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale:
    •  una copia della dichiarazione sostitutiva anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo;
    •  un campione di aggregato recuperato prelevato, conforme alla norma UNI 10802;
  • applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata per dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento.

Importante!! Lo stesso decreto fino al 4 novembre 2023 potrà invece essere rivisto nell’ambito del tavolo di lavoro convocato dal Ministero dell’Ambiente con le associazioni di categoria. Il decreto mille proroghe si appresta a diventare legge. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per eventuali ulteriori approfondimenti.

Gazzetta Ufficiale qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/20/22G00163/sg