
SCIA cos’è e quando presentare domanda
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26 Luglio 2021I gestori degli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera sono obbligati a inviare una relazione tecnica all’autorità competente, in cui analizzano la disponibilità di sostanze alternative ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica del loro utilizzo in luogo di quelle altamente preoccupanti come materie prime nei propri processi produttivi.
Per gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 e per quelli nuovi autorizzati successivamente a tale data, la prima relazione deve essere rinviata all’autorità competente tassativamente entro il 28 agosto 2021.
Successivamente l’obbligo decorrerà ogni cinque anni.
Il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 ha introdotto il comma 7 – bis all’articolo 271 del Decreto Legislativo 152/2006. Il nuovo comma prevede nuovi adempimenti per gli stabilimenti che utilizzano sostanze SVHC sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, nonché di sostanze con caratteristiche persistenti e bioaccumulabili (PBT e vPvB). Rientrano quindi in tale categoria le sostanze classificate H340 – H350 – H360. Tali sostanze dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.
I gestori di questi stabilimenti, autorizzati in AUA o ai sensi dell’articolo 269 del Testo Unico Ambientale, dovranno trasmettere via PEC alla Città Metropolitana o Provincia entro il 28/08/2021 una relazione tecnica in formato .pdf redatta finalizzata alla sostituzione delle stesse, nella quale si analizzi:
- la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione che, in ottemperanza all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere attuata non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
- il dettaglio delle sostanze impiegate e della classificazione di ciascuna sostanza;
- le fasi produttive in cui sono utilizzate,
- le concentrazioni e i flussi di massa di tali sostanze nelle emissioni (dato desumibile dai campionamenti eseguiti dai laboratori specializzati)
- la disponibilità di alternative, considerando i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, indicando modalità e tempistiche necessarie ove si avesse riscontro positivo di fattibilità
- la fattibilità tecnico-economica in funzione dell’impatto ambientale derivante dalla presenza delle sostanze nelle emissioni (siano esse convogliate o diffuse), in quanto contenute nelle materie prime/prodotti avviati alla fase che origina tali emissioni.
Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del Testo Unico Ambientale utilizzino sostanze SVHC o classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, i gestori saranno tenuti a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, entro il 21/08/2023.
Consulta per ogni dubbio o domanda lo sportello ambiente potrai richiedere una consulenza gratuita al nostro staff di Tecnici Ambiente Abilitati.
In caso di violazione degli obblighi, sono previste specifiche sanzioni sia di tipo penale che amministrativo:
- sanzioni penali per la mancata domanda di autorizzazione per l’utilizzo di sostanze riclassificate come pericolose entro tre anni e sanzioni amministrative pecuniarie da 500,00 a 2.500,00 euro per la mancata presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021 (e successivamente ogni cinque anni).
Non sono tenuti alla trasmissione della relazione i gestori degli impianti in cui non si utilizzano le sostanze/miscele preoccupanti all’interno del ciclo produttivo che genera emissioni autorizzate e coloro che gestiscono impianti con emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell’art.272 co.1 del d.lgs. 152/06, in quanto non soggette ad autorizzazione (anche se da attività svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione).
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