EMERGENZA CORONA VIRUS: Riepilogo proroghe delle scadenze ed elenco provvedimenti regionali per fronteggiare l’emergenza COVID-19
14 Aprile 2020EMERGENZA CORONA VIRUS: DPCM 26/04/2020
27 Aprile 2020Ecco i principali punti del nuovo DPCM del 10/04/2020:
– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
– sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 1
– sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione
– sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2
Gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
In ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Le attivita’ produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita’ consentite, anche le attivita’ che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’allegato 3, nonche’ delle filiere delle attivita’ dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attivita’ di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, l’attivita’ e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa Sono altresi’ consentite le attivita’ degli impianti a cicloproduttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, l’attivita’ e’ legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e’ soggetta a comunicazione l’attivita’ dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Le imprese le cui attivita’ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese, le cui attivita’ vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attivita’ necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche’ la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Vi alleghiamo inoltre le Ordinanze delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per visionare le linee delle stesse.