E’ responsabile un RSPP o il Datore di Lavoro dei programmi formativi aziendali?

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E’ responsabile un RSPP o il Datore di Lavoro dei programmi formativi aziendali?

Occorre anzitutto premettere che l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata – con tutto quanto ciò comporta sul piano dell’adempimento dello stesso – grava, ai sensi del D.Lgs.81/08, sul datore di lavoro e sul dirigente, i quali devono (pena la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda) “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37” (art.18 c.1 lett.l) in comb. disp. art.37 D.Lgs.81/08). 

Il compito del RSPP di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori” e le connesse potenziali responsabilità penali in caso di infortunio o malattia professionale nelle sentenze di Cassazione.

L’evento di Cassazione Penale, Sez.IV, 18 dicembre 2018 n.56952, tratta del caso di morte di due lavoratori per le esalazioni di acido solfidrico all’interno della cisterna di raccolta acqua piovana. 

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Dagli studi e analisi delle figure competenti viene evidenziata la causa:

“Carenze organizzative e mancanza di formazione”

 Il Testo Unico di SSL attribuisce invece al RSPP – in virtù del suo ruolo di natura consulenziale – il compito di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori”  

Di conseguenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in caso di infortunio o malattia professionale, può potenzialmente rispondere penalmente nel caso uno di tali eventi sia correlabile e direttamente riconducibile ad un mancato o non corretto adempimento del compito di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori” attribuito a tale soggetto dalla legge.

sottolinea la corte in questo evento di cassazione che:

il riscontrato deficit di formazione dei lavoratori deceduti, cui si accenna anche nella sentenza di primo grado, non può che essere imputato al datore di lavoro – e non certo allo RSPP di un’altra azienda – avuto riguardo al ruolo centrale di tale figura nel sistema prevenzionistico, quale primo destinatario del generale obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., in quanto garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21 ottobre 2014, Ottino, Rv. 26320001); e fra i numerosi obblighi a suo carico in tale ambito, è sempre sul datore di lavoro che grava il fondamentale obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori

La circostanza che il D.T. non fosse stato avvertito del lavoro da eseguire da parte dei suoi due dipendenti, è stata adeguatamente considerata nella sentenza ma ciò non esonerava il D.T. dagli obblighi a lui attribuiti ex legge.

Il datore di lavoro è stato segnato come

  • disorganizzazione nella gestione dell’attività lavorativa,
  • mancanza di prevenzione informativa e formativa del personale nonché di necessaria vigilanza e controllo sull’operato dei propri subordinati. 
  • la prevenzione dei rischi e la gestione delle attività lavorativa dei dipendenti in maniera tale da assicurarne la sicurezza, anche in presenza di comportamenti colposi degli stessi; 
  • Il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio di affidamento, assumendo che l’attività del lavoratore era imprevedibile

 

In definitiva, la sentenza ha esaurientemente argomentato in ordine alle omissioni colpose imputabili al D.T., cui viene, fondamentalmente, rimproverato di avere indebitamente “lasciato a loro stessi” i lavoratori nello svolgimento di una attività lavorativa pericolosa, disinteressandosi dei profili di organizzazione aziendale e di necessaria formazione dei dipendenti sotto il profilo della sicurezza prevenzionistica.

 

Fonte per leggere la cassazione OLYMPUS

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