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E’ possibile calcolare un rischio sul lavoro?

Se anche tu come aziendaimpresa o libero professionista ti sei chiesto: il rischio sul lavoro d’incidenti lievi o gravi sul luogo di lavoro è calcolabile o è possibile quantificarlo?  La risposta non è facilmente risolvibile, e trova riscontro nell’art 28 del D.Lgs 81/08, che spiega come dovrebbe essere effettuata una Valutazione dei Rischi, chi dovrebbe effettuarla e con quali modalità e strumenti.

Il Rischio dunque è una probabilità, e calcolare una probabilità che un qualsiasi evento si manifesti è una operazione complessa, che deve tenere conto di numerose variabili e presupposti, non sempre facilmente prevedibili a priori.

Le variabili sono il Pericolo definito come “la proprietà o la qualità di un determinato fattore avente il potenziale di causare un danno” e il Danno “occorrenza che provoca malfunzionamenti di gravità variabile e qualsiasi struttura, processo della persona”.

Il Rischio è quindi generalmente definito come la probabilità che il Pericolo causi un Danno, e assegnando numeri in una tabella di matrici alla probabilità e alla grandezza, si cerca di quantificare il livello di by incrociando i valori di partenza.

A parte i validi strumenti matematici e le numerose check-list oggi disponibili, la valutazione dei rischi non può ignorare che l’utente esperto che la redige deve avere non solo conoscenza ma un’attenta esperienza sul campo:

  • Concentrandosi sull’analisi storica degli accadimenti avvenuti,
  • osservare i luoghi di lavoro e gli operatori al lavoro,
  • analizzare così la vera prassi quotidiana di attività lavorative in azienda fatte di lavoratori, macchine, processi, ecc. si riesce a creare una valutazione dei rischi realistica ed efficacie non elaborata solo sulla carta.

Chi è il responsabile del documento di valutazione dei rischi?

Viene elaborato dal Datore di Lavoro insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed al Medico competente (se nominato in base all’attività lavorativa), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Mancata o incompleta elaborazione del DVR: Pene e Sanzioni

In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.

Cosa deve contenere la valutazione dei rischi? Scarica la lista lasciandoci qui direttamente la tua email