DUVRI QUANDO E’ / O NON E’ NECESSARIO?

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Il DUVRI è parte integrante del contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il DUVRI, deve essere compilato dal datore di lavoro committente in caso di affidamento di:

  • lavori
  • servizi
  • forniture

ad un’Impresa Appaltatrice o a lavoratori autonomi, promuove:

  • la cooperazione nell’attuazione delle misure di Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro
  • e il coordinamento degli interventi di Protezione e Prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori

Indica dunque tutte le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i Rischi da Interferenze

L’invio del DUVRI da parte del Committente all’Appaltatore deve essere correttamente formalizzato, trattandosi di un adempimento di legge, nonché di uno strumento di progettazione della sicurezza delle attività lavorative svolte in regime d’appalto.

Attenzione! Il DUVRI deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o contratto di appalto.

Il DUVRI NON E’ OBBLIGATORIO

Quando non è obbligatorio redigere il DUVRI

Esistono dei casi, individuati dal Testo Unico, in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI:

  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio.verifica il tuo livello di rischio qui);
  • attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
  • se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri). Potrebbe esserci la presenza di entrambi, in particolare se le attività del datore di lavoro committente vengono comunque svolte anche in presenza di un cantiere.

SANZIONI AMMINISTRATIVE | PENALI

  • Mancata elaborazione del DUVRI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro;
  • Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro;
  • Se non ha fornito alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro;
  • Mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro;
  • Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, se il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice non è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore.

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