DUVRI non compilato? L’infortunio nel lavoro è responsabile il RSPP o il datore di lavoro

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DUVRI non compilato? L’infortunio nel lavoro è responsabile il RSPP o il datore di lavoro

DUVRI non compilato?

Infortunio a lavoro responsabile il RSPP o datore di lavoro?

Una recente sentenza derivante dalla Corte di Cassazione, ha confermato la responsabilità legata alle figure del:

RSPP  responsabile del servizio di prevenzione e protezione per un infortunio e

del Datore del lavoro soprattutto se all’interno di un’azienda  nella quale lo stesso svolge la propria attività non si invia il DUVRI.

Il DUVRI è la segnalazione obbligatoria delle situazione di rischio che abbiano indotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali, a volte redigere un DUVRI non è semplice e ci son regole e precisioni da tenere in osservazione perché nella mancanza di una segnalazione ci possono essere mancanze prevenzioni in salute e sicurezza sul lavoro.

Infatti come nell’esempio reale riportato alla luce la Corte di Cassazione ha ribadito che tutta la colpa professionale specifica del RSPP in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia pure in cooperazione con quella del datore di lavoro, ogni qualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Essendo più specifici l’evento avvenuto in un’azienda è documentato nella sentenza Sezione IV  n. 16134 del 18/03/2010, Santoro.

La stessa Corte suprema ha richiamato altresì la sentenza n. 2814 del 21/12/2010, Di Mascio della Sezione IV nella quale era stato sostenuto analogamente che:

il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose e ha richiamato ancora quanto indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri  secondo la quale il RSPP, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

La Corte di Cassazione, nel caso della sentenza in esame, ha concluso la sentenza ritenendo corretta l’argomentazione del Tribunale che aveva ritenuto responsabile un RSPP per avere sottovalutato un rischio che ha poi portato ad un infortunio e per non avere segnalato lo stesso al datore di lavoro onde consentirgli di eliminarlo e ha pertanto rigettato il ricorso dallo stesso presentato.

cit: “Secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere – proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell’evento – dell’infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell’inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.”

 

LEGGI TUTTA LA CASSAZIONE QUI:

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4124:cassazione-penale-sez-4-27-gennaio-2011-n-2814-rspp-e-omessa-segnalazione-dei-fattori-di-risc&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

 

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