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17 Marzo 2022Per tutti i Datori di Lavoro di grandi o piccole aziende, gestire gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in prima persona può essere difficile. Il D.Lgs. 81|08, ha previsto la possibilità di delega di funzioni, per conferire queste competenze organizzative e gestionali a un terzo soggetto che sia in azienda o esterno.
La delega non esclude il Datore di Lavoro dall’obbligo di vigilanza sul responsabile nominato e può essere messa in atto in imprese di qualunque dimensione.
Ci sono state fatte alcune domande in merito e rispondiamo qui.
Come scrivere la Delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro
La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro aziendale, deve essere formalizzata con tutte le funzioni delegabili al nuovo soggetto di verifica e per risultare ufficializzata deve:
- Risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal Datore di Lavoro, come specificato all’articolo 17. Esse sono:
- Valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Inoltre, il Datore di Lavoro delegante non può comunque disinteressarsi dell’attività svolta dal delegato. Sempre al comma 3, infatti, viene sottolineato come la delega di funzioni “non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro”
Delegato per la sicurezza chi è?
Il delegato per la sicurezza è un consulente del Datore di Lavoro e ha la responsabilità e la gestione dell’impresa in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Non si deve confondere con la figura del RSPP, che si occupa di supportare il Datore di Lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio sul lavoro, nella definizione delle procedure di sicurezza da attuare e dei percorsi formativi per dipendenti e collaboratori.
Che nomine o incarichi sono delegabili?
Le figure nominabili variano in base alla tipologia di settore aziendale e necessità lavorativa perché ogni delega è specifica un’attività o funzione di vigilanza.
La delega di funzioni è per il Datore di Lavoro uno strumento utile perché non può svolgere in prima persona tutti gli obblighi imposti dalla normativa di settore.
Può apporre deleghe di funzioni:
- Il Dirigente
- Il Preposto
- Il Medico Competente
- Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP)
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- CSP o CSE
- I Lavoratori incaricati nella Gestione delle Emergenze
- Il Lavoratore
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