Nuovo decreto F-Gas – abrogazione della dichiarazione

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Nuovo decreto F-Gas – abrogazione della dichiarazione

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Elenco delle nuove attività

La prima è l’estensione del campo di applicazione anche alle seguenti attività, non presenti nel precedente D.P.R.:

  • attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
  • attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
  • attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;
  • Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Ma la principale novità è l’abrogazione della “Dichiarazione F-gas”, ovvero decade l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.

Cessa anche l’obbligo dell’istituzione e conservazione dei registri dell’apparecchiatura e/o dell’impianto.

In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita una Banca dati che obbliga gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni.

Chi è obbligato?

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

Quindi, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente, la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa (aveva come termine il 31 maggio 2019).