Nuova ordinanza COVID 19 Emilia Romagna
13 Novembre 2020Formazione Finanziata – Scadenza Risorse 2020
17 Novembre 2020Covid, Emilia-Romagna in zona arancione. Come comportarsi?
Ricordiamo che la formazione in aula legata alla formazione salute e sicurezza sul lavoro restano attivi rispettando i protocolli specifici.
Le imprese residenti in Emilia-Romagna in zona arancione, sono obbligate, quando e ove possibilie di attivare tutte le procedure di smartworking per i dipendenti.
- Riunioni in videocollegamento Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- No spostamenti fra Comuni e fuori regione, salvo esigenze lavorative, di salute o necessità comprovate. Bar e ristoranti chiusi (solo asporto e consegne a domicilio)
Coronavirus, isolamento domestico Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità.
- Ricorso a ferie e congedo Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.
- Per i Viaggi di lavoro all’estero il ministero nel proprio sito avvisa che: Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie. Si fa altresì presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.
Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all’indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero. Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l’estero sono sul sito del Ministero degli Affari esteri. - Taxisti e NCC con guanti e mascherine Taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo. Questa misura – prevista da un’ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna – è in vigore da mercoledì 11 marzo, per consentire loro di acquisire quanto necessario.
- Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. L’ordinanza regionale estende questa misura anche a pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie. Dispone inoltre che tutti questi esercizi, inclusi bar e ristoranti, siano SOSPESI NEI WEEK END. Sarà sempre possibile la consegna a domicilio di queste bevande e alimenti, ma non l’asporto. Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.
In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.
- Parrucchiere, servizi estetici Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.
- Aperte le attività commerciali, con accesso contingentato e distanza di 1 metro. Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.
In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.
- Chiusura medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari) Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.
- Sospesi nidi, scuole e Università Sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
- Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
- Chiusi musei e biblioteche Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.
- Mercati Sono chiusi tutti i giorni della settimana, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima di 1 metro tra le persone.
- Sospese palestre, piscina, centri sportivi Lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
- Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri
- Sospesi i concorsi Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sospesi esami di guida
- Centri per anziani e disabili È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.
Sulla base dell’ordinanza regionale, quindi, si deve rispettare anche regole non previste in zona arancione, a partire dal fatto che nei giorni prefestivi e festivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, sempre fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
– lo stop ai mercati comunali in assenza di regole precise di sicurezza fissate dai Comuni; la sospensione delle lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Tutte le misure in vigore in Emilia-Romagna, le informazioni e le risposte alle domande più frequenti (FAQ), in aggiornamento continuo, sul portale della Regione, nella sezione dedicata al Covid: https://www.regione.emilia-
Ricordiamo che la formazione in aula legata alla formazione salute e sicurezza sul lavoro restano attivi rispettando i protocolli specifici.
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