Ispettorato Nazionale del Lavoro e le nuove procedure di semplificazione

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Convalida, autorizzazione e conciliazione: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le nuove procedure di semplificazione.

PROVVEDIMENTI SOGGETTI AL “SILENZIO-ACCOGLIMENTO”

Il primo intervento chiarificatore, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, lo compie in merito al primo comma dell’articolo 12-bis e cioè a quei provvedimenti di propria competenza che saranno soggetti al rilascio con la formula del “silenzio assenso”.

Dal 15 settembre (data di entrata in vigore della legge “Semplificazioni”), si intendono rilasciati, una volta decorsi 15 giorni dalla relativa istanza, i seguenti provvedimenti autorizzatori di competenza dell’Ispettorato territoriale del lavoro:

provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (art. 4, comma 2, Legge n. 977/1967). Si tratta di attività effettuate in presenza di un rapporto di lavoro, che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale;

provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli (art. 15, comma 2, Legge n. 370/1934);

– ogni altro provvedimento eventualmente individuato dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

L’interessato dovrà presentare la singola istanza attraverso il modulo messo a disposizione dall’Ispettorato del lavoro.

A QUESTO INDIRIZZO.


Procedure amministrative e conciliative da remoto

Il decreto Semplificazioni (articolo 12 bis, comma 2, Legge n. 120/2020) interviene anche in materia di procedure amministrative in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro. In particolare, evidenziando le procedure che possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano l’identificazione degli interessati e l’acquisizione della volontà espressa.

Si tratta delle procedure di convalida relative a:

risoluzioni consensuali del rapporto o delle richieste di dimissioni “presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…)” di cui all’art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001;

dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo “intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”, di cui all’art. 35, comma 4, della Legge n. 198/2006.

Inoltre, in base al Decreto direttoriale n. 56/2020, emanato dal Direttore dell’INL il 22 settembre 2020, le seguenti procedure:

conciliazione ordinaria, ai sensi dell’art. 410 c.p.c.;

conciliazione monocratica, ai sensi degli artt. 11 e 12 del decreto legislativo n. 124/2004;

audizioni, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981;

attività certificativa dei contratti di lavoro, ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003;

istruttoria del cd. contratto a tempo determinato “assistito”, ai sensi dell’art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 81/2015;

audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza, ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

In tali ultime ipotesi (quelle previste con il Decreto direttoriale n. 56/2020) il provvedimento finale o il verbale, scaturito dalla procedura online, si perfezionerà con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Perché venga riconosciuta la medesima efficacia della procedura tenuta “in presenza”, le attività svolte da remoto dovranno prevedere:

– l’identificazione degli interessati o dei soggetti da essi delegati;

– l’acquisizione della loro volontà espressa.


Conciliazione online

Prendendo in considerazione il tentativo di conciliazione ordinario, previsto dall’articolo 410 del codice procedura civile, queste le modalità attuative della procedura “a distanza”.

Una volta che le parti (lavoratore e datore di lavoro) hanno richiesto l’avvio della procedura conciliativa, il funzionario dell’Ispettorato territoriale del lavoro dovrà inviare, tramite email (non necessariamente PEC), uno specifico invito.

L’invito, corredato dalla informativa privacy, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  1. a) data e ora dell’incontro on line;
  2. b) condizioni di partecipazione su piattaforma informatica utilizzata dall’ITL;
  3. c) termine e modalità (ad esempio, tramite email) entro la quale dovrà essere fatta pervenire, dalle parti, l’adesione all’invito;
  4. d) necessità che, entro e non oltre i sette giorni antecedenti alla data dell’incontro, venga:  trasmesso il documento di identità dei soggetti che dovranno intervenire (sia delle parti che degli eventuali soggetti che assisteranno le parti, ad esempio avvocati, sindacalisti, ecc.);  comunicato l’indirizzo di posta elettronica attraverso il quale i soggetti parteciperanno alla riunione online, insieme ad un recapito telefonico da contattare in caso di necessità; 
  5. fatta pervenire:
  • dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, del possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto dell’impresa o della procura per chi interviene in luogo del rappresentante dell’impresa;
  • delega/procura del professionista che intervenga in luogo della parte;
  1. e) evidenza che la verbalizzazione sarà effettuata esclusivamente dal funzionario addetto previa condivisione del testo sulla piattaforma di video-conferenza (funzione condividi schermo);
  2. f) circostanza che non si potrà procedere a registrazione della riunione.

Chiama il numero 0532898120 o scrivi alla mail info@sicurimpresa.it per avere ulteriori informazioni.