Controlli ispettivi 2022 – 83% aziende sospese

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In questo anno l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fatto un’attività continua di vigilanza nelle aziende dal 1° gennaio 2022. 

Dal report 2022 risalgono 12.522 le ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza, che hanno riguardato tutti i settori produttivi, con un focus particolare su quelli a maggiore rischio infortunistico, tra i quali l’edilizia  (basti pensare che nell’arco del 2021 erano stati adottati 3.971 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, mentre nei soli primi 9 mesi di quest’anno le sospensioni sono state 6.196).

Gli eventi raccontano: il caso di 10 aziende in Veneto 

La percentuale d’irregolarità riscontrata, pari a oltre l’83%.

Per cui gli organi di controllo hanno attivato 6.196 i provvedimenti di sospensione dell’attività d’impresa. 

La sospensione dell’attività è una vera e propria sanzione, (art.. 14 del D.LGS 81/2008) che attiva nell’immediato la chiusura dell’azienda. Questo provvedimento è deciso dall’ispettorato al lavoro quando trova violazioni in merito: 

  • 4.085 per impiego di personale non in regola  
  • 2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e mancata gestione.

Le aziende che subiscono una sospensione devono poi oltre che pagare sanzioni regolarizzare e attivare entro un tempo stabilito la regolarizzazione dei provvedimenti imposti dalle ispezioni. 

Il datore di lavoro può:

  1. Revocare il provvedimento regolarizzando i lavoratori 

È possibile la regolarizzazione del lavoratore a mezzo contratto di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è un contratto subordinato a tempo indeterminato e, come tale, può essere utilizzato ai fini della regolarizzazione dei lavoratori. 

Inoltre si evidenzia che, ai fini della regolarizzazione con contratto di apprendistato, occorre la redazione di un piano formativo con indicazione di tutti gli elementi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento.

  1. Sanare le violazioni in tema di salute e sicurezza. (Tabella tratta ALLEGATO I al D.Lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021)
Violazioni sanzionabili
1Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischieuro 2.500
2Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazioneeuro 2.500
3Mancata formazione ed addestramentoeuro 300 per ciascun lavoratore interessato
4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileeuro 3.000
5Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)euro 2.500
6Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’altoeuro 300 per ciascun lavoratore interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuotoeuro 3.000
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoeuro 3.000
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischieuro 3.000
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischieuro 3.000
11Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)euro 3.000
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloeuro 3.000

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