Decreto Sostegni: ulteriori misure per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie

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Con il DL 22.3.2021 n. 41 sono state emanate ulteriori misure urgenti di sostegno per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. In questo articolo, tutti i chiarimenti sulle specifiche decorrenze previste Contributi Covid.

  • IL CONTRIBUTO

Il Contributi Covid a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che lo intende richiedere.

L’importo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

Sulla base di un’opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell’istanza al contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

  • A CHI SPETTA

Il Contributi Covid a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

• i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);

• i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

  • REQUISITI SPECIFICI

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, l’art. 1 del DL 41/2021 stabilisce alcuni specifici requisiti di seguito illustrati.

  • L’ammontare di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019, non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
  • Importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020, inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.

Tale requisito non è richiesto per chi ha attivato la partita Iva a partire dall’01/01/2019.

  • AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del Contributi Covid è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Di seguito le percentuali previste:

  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro. Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo del Contributi Covid è pari a 150.000 euro.

L’azienda è tenuta a programmare anche la somministrazione della seconda dose, quando prevista, secondo modalità e tempistiche di ciascun vaccino.

La registrazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione della durata di almeno 15 minuti. Per intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza (che dovranno essere registrate utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento) è necessario prevedere la presenza di risorse in grado di gestirle. Si raccomanda, in ogni caso, d’indirizzare eventuali soggetti a rischio all’azienda sanitaria competente, in modo che possano essere vaccinati in ambiente protetto. 

  • RICHIESTA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il provv. 23.3.2021 n. 77923.

L’istanza deve essere presentata dal 30.3.2021 al 28.5.2021, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

• mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)

• mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

  • Gli allegati utili

. Bollettino 2 del 2/4/2021

. Sito Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/

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