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Con Attrezzature di Lavoro cosa intendiamo?

Tutti a partire dalle: macchine, apparecchi, utensili o impianti, e in generale le attrezzature, tra cui trabattelli e scale, destinati all’attività lavorativa, devono essere adeguati, o adattati, al lavoro da svolgere, idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e utilizzati come previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro uso, anche attraverso attività di manutenzione, controllo e verifica al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di salute e sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo.

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Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.

Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come Attrezzature di lavoro e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.

In particolare ha cercato di meglio interpretare quale impianto fosse da considerarsi attrezzatura di lavoro declinando lo stesso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo.

La definizione si presta, però, ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro, sulla scelta/adeguamento dell’attrezzatura di lavoro, sulle relative attività di manutenzione/controllo/verifica e sulle azioni di informazione/formazione/addestramento dell’operatore, possono essere fraintesi.

A titolo esemplificativo nella tabella Attrezzature di lavoro, che segue si elencano alcuni prodotti di uso comune in un ambiente di lavoro distinguendo cosa sia da intendersi attrezzatura di lavoro soggetta al titolo III capo I del d.lgs. 81/08. Ovviamente questa valutazione deve tener conto dello specifico processo che si svolge nell’ambiente di lavoro.

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all’atto  del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’articolo 70 del d.lgs. 81/08 e garantire nella messa a disposizione e uso:

  • l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell’uso dell’attrezzatura;
  • la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura;
  • informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura;
  • eventuali verifiche periodiche, ove previste.

Gli obblighi del datore di lavoro. Dopo aver chiarito quali prodotti siano da considerare Attrezzature di lavoro, il datore di lavoro ha diversi obblighi da adempiere. Più nel dettaglio, deve fare in modo che nell’utilizzo delle attrezzature vengano adottate misure tecniche e organizzative utili a ridurre al minimo i rischi, provvedere a manutenzione e controllo, attuare interventi di informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura e, infine, effettuare eventuali verifiche periodiche, ove previste.