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Con Dicembre i ritmi di lavoro frenetici nei ristoranti si raddoppiano e come aumentare la sicurezza nei Ristoranti?. 

Preparare alimenti è un mestiere che comporta forti responsabilità oltre a notevoli rischi: i cuochi, infatti, rientrano tra le categorie di lavoratori maggiormente colpiti da incidenti sui luoghi di lavoro, seguiti da camerieri, inservienti, baristi, pasticceri e pizzaioli. Spesso i lavoratori trovandosi in spazi limitati e avendo scarsa attenzione rivolta alla formazione e all’uso di dispositivi di protezione contribuiscono ad accrescere il numero di infortuni all’interno delle cucine di pubblici esercizi e laboratori alimentari

I dati Inail più recenti dimostrano che in Italia gli infortuni provenienti esclusivamente dagli operatori del settore ristorazione-alberghi si aggirano su una stima di 33.500 l’anno. Un infortunio su tre avviene nei ristoranti (seguono mense, alberghi, bar, villaggi turistici e campeggi) e le cause più frequenti sono scivolamenti, movimenti bruschi o uso improprio di utensili e attrezzature, che possono provocare gravi danni alla colonna vertebrale, alle caviglie o alle mani. Ma allora come aumentare la sicurezza nei Ristoranti?

TUTTI GLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ’ LEGATI ALLA SICUREZZA NEI RISTORANTI 

Il Testo Unico 81/08 che subentra all’ex D.Lgs. 626/94, chiarisce quali obblighi e responsabilità devono rispettare le figure coinvolte nello scenario lavorativo, considerando che, l’inosservanza di tali principi, implica pesanti sanzioni.

FIGURA OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
DATORE DI LAVORO
  • Valuta i rischi con l’elaborazione del Documento di Valutazione dei

Rischi (DVR);

  • indica il programma delle misure di prevenzione idonee a garantire i livelli di sicurezza;
  • dota i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • individua e nomina i soggetti in grado di contribuire alla tutela della salute dei lavoratori:
    • responsabile del servizio prevenzione e protezione RSPP (il datore di lavoro può anche autonominarsi);
    • medico competente (MC);
    • lavoratori incaricati ad attuare le misure di gestione delle emergenze (Incaricato lotta antincendio, Incaricato primo soccorso);
  • informa, forma e addestra i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza da adottare.
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
  • Individua i fattori di rischio e le misure per la sicurezza sul lavoro,

coordinando la stesura del DVR

  • elabora le misure preventive e protettive necessarie, fornendo ai lavoratoti le informazioni sui rischi dell’attività;
  • propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
PREPOSTO
  • Vigila sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • segnala tempestivamente le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro, dei DPI e la presenza di particolari rischi;
  • frequenta appositi corsi di formazione.
INCARICATO PRIMO SOCCORSO (IPS)
  • Interviene in caso di presenza di infortunio di un soggetto, ne valuta le condizioni ed eventualmente attiva la catena dei soccorsi;
  • presta le prime cure effettuando manovre di primo soccorso.
INCARICATO LOTTA ANTINCENDIO (ILA)
  • Controlla la presenza e la disponibilità delle misure antincendio;
  • interviene in caso di principio di incendio per contenerlo o estinguerlo.
MEDICO COMPETENTE
  • Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità

verso la mansione specifica;

    • istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio;
    • fornisce informazioni ai lavoratori sugli accertamenti sanitari;
    • collabora all’attività di formazione e informazione.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)
  • Accede a tutti gli ambienti di lavoro e propone piani di

miglioramento per la salute dei lavoratori;

    • consulta il DVR e il registro infortuni;
    • partecipa alle riunioni e ai sopralluoghi del MC e degli Enti Tutori.

 

LAVORATORE
  • Utilizza correttamente macchinari, utensili, DPI;
  • segnala le deficienze di mezzi e dispositivi di sicurezza e condizioni di pericolo;
  • non modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di controllo;
    • si sottopone ai controlli sanitari previsti;
    • frequenta i corsi di formazione previsti.

Quali sono i principali fattori di rischio al ristorante?

Gli infortuni e le malattie professionali sono spesso generati da una scarsa conoscenza dei rischi specifici all’interno del proprio ambito lavorativo. È necessario pertanto individuare e valutare i rischi più frequenti, informare e formare adeguatamente il personale sulle cause più frequenti, al fine di tutelare la salute e la loro sicurezza.Come aumentare la sicurezza nei Ristoranti? Conoscendo i suoi rischi

CAUSE COME RIDURRE IL RISCHIO
RISCHIO DA URTI, CADUTA E SCIVOLAMENTO
Rischi collegati direttamente all’ambiente di lavoro, presenza di oggetti fuori posto, pavimenti scivolosi o danneggiati e uso di scarpe non adatte.
  • Garantire ordine negli ambienti di lavoro;
  • evitare la presenza di cavi di alimentazione lungo i passaggi;
  • garantire un’adeguata illuminazione;
  • controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati;
  • dotare il lavoratore di calzature idonee.
RISCHIO DA TAGLIO
Utilizzo scorretto di affettatrici, tritacarne, taglia cotolette, sega ossi,

coltelli, strumenti per spellare, e per grattare.

  • Verificare costantemente lo stato di funzionalità e l’igiene di macchine, strumenti e attrezzature;
  • dotare il lavoratore di guanti antitaglio.
RISCHIO DA USTIONE
Utilizzo scorretto di forni elettrici, a

microonde, macchine bar.

  • Dotare il lavoratore di guanti anticalore.
RISCHIO MICROCLIMATICO
Accesso o permanenza non idonea in ambienti umidi, eccessivamente caldi o freddi (es. zona cottura, celle frigorifere).
  • Avere porte apribili dall’interno. In caso di porte scorrevoli garantire la presenza di altre porte a battenti;
  • essere provviste di illuminazione di emergenza e di un impianto di allarme azionabile all’interno della cella e percepibile all’esterno;
  • dotare il lavoratori scarpe antiscivolo, guanti, giacche termiche..
RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Movimenti inidonei in fase di carico/scarico e stoccaggio merci
  • Migliorare le condizioni ergonomiche negli ambienti di lavoro e informare il lavoratore.

 

RISCHIO CHIMICO
Uso non corretto dei prodotti chimici durante le operazioni di sanificazione

di locali e attrezzature.

  • Sostituire i prodotti pericolosi e dotare il lavoratore di guanti, mascherina,occhiali protettivi.

Se non si rispettano le normative dettate dal testo unico che sanzioni sono previste?

Tra le principali novità introdotte dal Testo Unico rientra la razionalizzazione delle sanzioni penali

e amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, personale preposto, e lavoratori, commisurando le sanzioni ai rischi delle attività in corso. L’obiettivo è di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni. 

DATORE DI LAVORO – sanzioni per mancata: SANZIONI
  • Valutazione dei rischi e adozione del documento.
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a

15.000 €

  • Redazione DVR, piano di miglioramento e nomina RSPP, RLS, MC.
Ammenda da euro 3.000 a 9.000 €
  • Designazione di lavoratori incaricati delle emergenze;
  • informazione ai lavoratori su rischi correlati, procedure di emergenza, misure di prevenzione e protezione adottate.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000
  • Fornitura dei DPI ai lavoratori.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a

5.000 €

PREPOSTO – sanzioni per mancata: SANZIONI
  • Vigilanza sull’osservanza della legge da parte dei lavoratori;
  • segnalazione di deficienze dei mezzi, attrezzature di lavoro e DPI.
Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a2.000 €
  • Partecipazione ai corsi di formazione.
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a

900 €

LAVORATORE – sanzioni per SANZIONI
  • Inosservanza delle disposizioni impartite;
  • uso non corretto di attrezzature e DPI;
  • mancata segnalazione di difetti in attrezzature o DPI;
  • rifiuto nel partecipare alle attività di formazione o addestramento;
  • rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
Arresto fino ad 1 mese o ammenda