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La Legge n° 8 del 28 febbraio 2020 ha introdotto, per il Datore di Lavoro, l’obbligo di iscrizione al portale CIVA allo scopo di assolvere all’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo di Ispezione che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche.

Le verifiche periodiche avvengono su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro, deve avvalersi di un consulente esterno, il Vs. RSPP o HSE, il Vs. professionista o delegato, il Vs. servizio “sicurezza” per redigere tutta la documentazione necessaria.

COS’E’ IL CIVA e chi deve farla?

Il CIVA è un applicativo che consente all’INAIL di gestire telematicamente tutti i servizi di certificazione e verifica degli impianti e degli apparecchi, nello specifico tutti gli utenti che devono utilizzare tali funzioni:

  1. denuncia di impianti di messa a terra
  2. denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  3. messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  4. riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
  5. prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  6. messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  7. approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento

L’impianto di terra deve essere denunciato dal datore di lavoro. Nel caso di cantiere edile, l’omologazione dell’impianto di terra deve essere denunciata dal titolare dell’impresa edile.

Quali sono gli step che deve fare il Datore di Lavoro per la corretta gestione degli impianti elettrici?

1.Essere in possesso della Dichiarazione di conformità dell’impianto: è il documento rilasciato dall’installatore, ai sensi del d.m. 37/08, dove si dichiara che l’impianto rispetta gli standard imposti dalle norme tecniche e dalla Legge.

La Dichiarazione di Conformità deve comprendere sicuramente:

1. Legenda. Riferimento ai numeri presenti nella DiCo, come da DM37

2. Relazione tipologia materiali utilizzati

3. Schema impianto realizzato

4. Riferimento alle Dichiarazioni di Conformità esistenti

5. Verifica dell’impianto elettrico e della messa a terra

6. Verifica protezione fulminazione

7. Certificazione del quadro elettrico (CEI N60439-4 oppure CEI N61439-4 oppure CEI 1713/4)

8. Requisiti professionali azienda installatrice

2. Fare la Denuncia dell’Impianto di terra. Il Datore di Lavoro entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) all’unità territoriale INAIL competente (Uot). In base all’Art.3 del d.p.r. 462/2001, l’INAIL effettua dei controlli a campione sulle conformità degli impianti elettrici.

La denuncia di terra vale per sempre o va rifatta?

La denuncia di terra deve essere rifatta ogni volta che avviane un ampliamento o una trasformazione dell’impianto, una variazione d’uso dell’ambiente di lavoro, in quanto vi è un cambiamento dello stato di sicurezza.

Quali sono le verifiche successive?

Le verifiche successive sono quelle regolate dal DPR 462 del 2001, che obbliga il datore di lavoro a richiederle periodicamente, con una frequenza di 2 o 5 anni.

Per non incorrere in sanzioni, o per verificare di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria, consigliamo ai nostri clienti di rivolgersi a SicurImpresa.it

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