Cisterne di gasolio dal 1° gennaio 2021 obbligo della denuncia di esercizio

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E’ stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori ad uso privato.

Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti.

Tale modifica interessa:

  • I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
  • I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi

I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.
Cosa cambia per le imprese

Prima dell’entrata in vigore del decreto, l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata da obblighi di registrazione (che consistono nell’annotare le operazioni di carico e scarico) e da qualsiasi altro obbligo, se la capacità della cisterna utilizzata era inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri).

Le nuove norme invece abbassano gli obblighi sopra citati – tenuta del registro e licenza fiscale – ai limiti di 5 mc. (ossia a 5.000 litri), ampliando di fatto la platea di aziende interessate.

Introdotti i “distributori minori”

Le imprese dotate di serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi dovranno essere dotate di licenza fiscale (da richiedere all’Ufficio delle dogane competente per territorio, con apposita documentazione e marca da bollo da 16 euro) e provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, per far fronte alle nuove disposizioni, ha emanato un documento esplicativo, con il quale precisa che:

  • si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e inferiore a 10 mc.;
  • per i distributori minori il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo (in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane);
  • le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire dal 1° maggio 2020 (la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° maggio);
  • le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
  • le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
  • ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.

Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo, verrà rilasciata la licenza di esercizio con la specifica di un codice ditta, ed il conseguente obbligo dell’impresa di provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite le modalità semplificate.

Previste sanzioni per chi non è in regola

A seguito della presentazione dell’istanza, i funzionari dell’Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio doganale di competenza potranno effettuare un sopralluogo diretto a constatare la correttezza di quanto dichiarato.

In caso di irregolarità, le sanzioni previste sono le seguenti:

  • da 1.032 a 5.164 € per l‘omessa denuncia del distributore
  • da 258 a 1.549 € per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.

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