I Sistemi di Gestione sono correlati agli infortuni sul lavoro?
25 Gennaio 2024AGEVOLAZIONI NAZIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE NELLA GASTRONOMIA E NELL’AGROALIMENTARE ITALIANO
31 Gennaio 2024A gennaio INL, con il Comunicato n. 694/2024 ha emesso chiarimenti in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti, conformemente al Titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo n. 276/2003, per il personale impiegato nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2011.
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Obblighi del nuovo decreto Certificazione dei Contratti per L’Impiego in Lavori in Ambienti Confinati
Il DPR 177/2011, come evidenziato dall’INL, disciplina la qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento e confinati.
Tra i punti salienti del decreto, si sottolinea che l’attività lavorativa in tali contesti deve essere svolta esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’articolo 2 del DPR 177/2011. Richiedi informazioni per la formazione personale qui
L’articolo 2 prevede l’applicazione rigorosa delle norme di sicurezza:
- in materia di valutazione dei rischi, Attiva una valutazione del rischio
- sorveglianza sanitaria Richiedi maggiori informazioni
- e adozione delle misure di gestione delle emergenze Informazioni qui
Inoltre, almeno il 30% della forza lavoro deve avere un’esperienza di almeno tre anni in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Richiedi informazioni per la formazione personale qui
Appalti e Subappalto cosa cambia?
Il comma 2 dell’articolo 2 proibisce il ricorso a subappalti non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e non certificati.
Nel caso in cui l’impresa utilizzi personale con altre tipologie contrattuali, è necessario certificare il contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Se le attività vengono affidate in appalto, è richiesta la certificazione dei contratti di lavoro del personale impiegato dall’appaltatore. Tuttavia, non è richiesta la certificazione del contratto “commerciale” di appalto. Tale certificazione può essere utilizzata per l’intera durata dei rapporti di lavoro, indipendentemente dall’occasione specifica di appalto.
Il subappalto è ammesso solo se autorizzato dal committente e certificato ai sensi del Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
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