Linee guida sulla Certificazione dei Contratti per L’Impiego in Lavori in Ambienti Confinati o Sospetti di Inquinamento

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A gennaio INL, con il Comunicato n. 694/2024 ha emesso chiarimenti in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti, conformemente al Titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo n. 276/2003, per il personale impiegato nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2011.

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Obblighi del nuovo decreto Certificazione dei Contratti per L’Impiego in Lavori in Ambienti Confinati

Il DPR 177/2011, come evidenziato dall’INL, disciplina la qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento e confinati.

Tra i punti salienti del decreto, si sottolinea che l’attività lavorativa in tali contesti deve essere svolta esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’articolo 2 del DPR 177/2011. Richiedi informazioni per la formazione personale qui

L’articolo 2 prevede l’applicazione rigorosa delle norme di sicurezza:

Inoltre, almeno il 30% della forza lavoro deve avere un’esperienza di almeno tre anni in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Richiedi informazioni per la formazione personale qui

Appalti e Subappalto cosa cambia?

Il comma 2 dell’articolo 2 proibisce il ricorso a subappalti non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e non certificati.

Nel caso in cui l’impresa utilizzi personale con altre tipologie contrattuali, è necessario certificare il contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Se le attività vengono affidate in appalto, è richiesta la certificazione dei contratti di lavoro del personale impiegato dall’appaltatore. Tuttavia, non è richiesta la certificazione del contratto “commerciale” di appalto. Tale certificazione può essere utilizzata per l’intera durata dei rapporti di lavoro, indipendentemente dall’occasione specifica di appalto.

Il subappalto è ammesso solo se autorizzato dal committente e certificato ai sensi del Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

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