Emergenza Coronavirus – DPCM 17/05/2020
19 Maggio 2020Ordinanza Emilia Romagna del 6 Giugno 2020
8 Giugno 2020Bando Lombardia: Safe Working – Io riapro sicuro
Finalità
Si tratta di una misura straordinaria che sarà gestita dalle Camere lombarde con il coordinamento di Unioncamere Lombardia, dedicata a contribuire a:
- l’adozione di misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell’attività per le imprese soggette a chiusura, che non abbiano proseguito l’attività in deroga;
- l’introduzione del lavoro agile per le imprese che non sono state soggette a chiusura obbligatoria
Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese con sede operativa o unità locale situata in Lombardia.
Beneficiari
Le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza sanitaria o che hanno introdotto il lavoro agile per tutti i dipendenti, pur rientrando tra le attività consentite.
Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.
Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile (assolvendo gli obblighi previsti dall’art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell’impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione.
In tal caso le imprese dovranno avere assolto agli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in via telematica e agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (caricamento sul sito ministeriale ClicLavoro).
Interventi ammissibili
Sono ammissibili interventi relativi a: – acquisto di macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; – acquisto di strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo; – acquisto di strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti, anche in coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie; – realizzazione di interventi strutturali o temporanei nonché acquisto di arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti; – acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali; – acquisto di strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all’ingresso degli esercizi): – sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; – predisposizione di strumenti di comunicazione (segnaletica); – interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici (es. INAIL).
Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in Lombardia, oggetto di intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.
Spese ammissibili
SPESE IN CONTO CAPITALE:
- macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; b. apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;
- interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
- interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;
- strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);
- termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
- strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti(es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;
SPESE IN CONTO CORRENTE
- dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e , nel limite di 1.000 euro per impresa.
- servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;
- strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);
- costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per impresa;
- spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l’INAIL, nel limite di 2.000 euro per imprese.
Le spese in corrente non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda.
Contributo
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari al 60% per le piccole imprese e al 70% per le micro imprese nel limite massimo di 25.000 euro. L’investimento minimo è pari a 2.000 euro.
Apertura bando
Le domande devono essere presentate dalle ore 10:00 del 28 maggio fino alle ore 12:00 del 10 novembre 2020.
La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 10 Novembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 20%.
Chiama il numero 0532898120 o scrivi alla mail info@sicurimpresa.it per avere ulteriori informazioni.