Oggi vediamo assieme la Cassazione Penale, Sez. 7, 17 aprile 2019, n. 16715 – il caso d’ Infortunio sul cantiere di un dipendente per la posa di cavi di fibra ottica, con attestato di formazione falso.
La suprema corte, nella sua decisione in materia, ha deciso di punire penalmente il datore di lavoro, ritenuto colpevole per aver messo a rischio la vita dei propri dipendenti, ancora più grave è stato l’atto di presentare attestati di formazione fasulli, l’imprenditore è stato ritenuto colpevole non solo dell’infortunio successo ma anche di tutte le contravvenzioni in materia di prevenzione per non aver rispettato le normative obbligatorie di Formazione.
Leggendo con voi, questo atto, vogliamo ricordare che la formazione in tema di sicurezza sul lavoro permette:
– non solo la sicurezza dei lavoratori nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, e competenze di prevenzione
– ma anche un sistema di gestione legato all’attivazione delle misure tecniche, organizzative e procedure volte al miglioramento delle prestazioni aziendali.
In particolare dagli atti: “ ..la sentenza impugnata illustra con dovizia di particolari e con percorso logico-argomentativo privo di sbavature od errori ricostruttivi le ragioni per le quali l‘imputato è stato ritenuto colpevole delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, accertate a seguito di un infortunio sul cantiere allestito in Genova per la posa di alcuni cavi di fibra ottica ad un lavoratore extracomunitario suo dipendente; in particolare, dopo aver descritto i particolari dell’infortunio occorso al dipendente, il giudice è passato ad esaminare i fatti rilevanti ai fini dell’affermazione di responsabilità per i reati contravvenzionali rilevando che:
Le indagini procedono, e nella richiesta di altri attestati e materiali sono stati presentati alla corte falsi attestati di formazione che portano la verifica della documentazione in possesso della Società erogatrice della formazione. Nell’incrocio dei dati la Cassazione sottolinea che “gli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione avevano dato infatti esito positivo, risultando invero che il progressivo indicato nell’attestato riguardava in effetti un altro lavoratore ed un altro corso”.
“…
Sulla base di tutte queste prove ed elementi, il Giudice sentenzia la responsabilità penale del datore di lavoro il quale, tra le varie mancanze determinanti ai fini dell’infortunio, non aveva adottato “le misure necessarie affinché il P.L., addetto alle manovre di sollevamento con la gru, avesse ricevuto una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone”.
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