Appalti pubblici: LO SBLOCCA CANTIERE è LEGGE
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2 Luglio 2019Quando parliamo in tema Salute e Sicurezza sul lavoro, trattiamo spesso l’argomento formazione e con esso i diversi temi trattati della legge D.Lgs. 81/2008 oggi nello specifico parliamo degli Attestati di Formazione chi è il proprietario?.
Sul lato formativo moltissime imprese e aziende vogliono anche conoscere le azioni da dover attuare in tema di formazione del personale le domande che sorgono spontanee sono:
Gli Attestati sono di proprietà del datore di lavoro che attua la formazione o dei lavoratori che seguono i corsi?
C’è l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, ad esempio in caso di licenziamento, gli attestati conseguiti?
Proprio riguardo l’analisi qui proposta, in merito agli attestati relativi l’acquisizione di una competenza lavorativa abbiamo letto varie documentazioni normative che danno ancora oggi interpretazioni diverse.
Partendo con i concetto di proprietà degli attestati “Attestati di Formazione chi è il proprietario?” non c’è una vera e propria normativa nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che impone all’imprenditore un obbligo preciso.
Quindi negli Attestati di Formazione chi è il proprietario?
Vediamo nello specifico questo tema lo tratta l’articolo 37 del Testo Unico che parla di:
“…Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto…”
IL LIBRETTO FORMATIVO
Il libretto formativo del cittadino non è ancora stato introdotto nel Testo Unico con una specifica normativa ma esso contiene:
- Dati anagrafici, percorso scolastico ed esperienze di lavoro.
- Le competenze auto acquisite
- Le competenze acquisite del lavoratore in percorsi formativi (anche non conclusi)
- Le competenze acquisite del lavoratore durante esperienze professionali tipo apprendistato
IL LAVORATORE E LA FORMAZIONE INCONTRANO LA PRIVACY
Nel Libretto Formativo e nel tema della protezione dei dati personali il 19 giugno 2000 il Garante della Privacy, ha vincolato il datore di lavoro nella consegna dell’attestato al lavoratore riguardo la normativa dell’accesso dei dati personali.
Quindi in risposta a questi dubbi e in relazione alle leggi e normative vigenti, anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro.
Il “Libretto del cittadino” è la vera e propria carta di identità professionale del singolo lavoratore.
Alla domanda iniziale “Attestati di Formazione chi è il proprietario?“
Il datore di lavoro può trattenere tutti i documenti in quanto l’intero iter formativo corsi viene registrato direttamente nel libretto del cittadino rilasciando gratuitamente una copia degli attestati al lavoratore, senza porre alcun limite.