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Novità inerenti il Registri Rifiuti e le annotazioni relative

Sarà istituito il Registro cronologico di carico e scarico, per cui  chiunque effettua:

– a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,

– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti

– i Consorzi e i sistemi riconosciuti, 

istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, 

– nonchè le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g). 

Tutti questi sopra elencati ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui:

  • sono indicati per ogni tipologia di rifiuto 
  • la quantità prodotta
  • la natura e l’origine di tali rifiuti 
  • e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero (previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193. )

Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Chi non deve il registro cronologico dei rifiuti?

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro gli imprenditori:

  •  agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, 
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonchè, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti

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Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Jgs. 152/06 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.

Rifiuti pericolosi. La registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta.

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica.

Devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Alla chiusura dell’impianto.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto. 

registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 del D.Lgs 152/06 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, inteso come la sede di chi ha svolto l’attività di manutenzione.
Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis (da istituire). 

 Per informazioni relative ai moduli ambientali, è possibile contattarci gratuitamente qui:

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