Nuovo decreto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Novità per quanto riguarda i rifiuti inerti da costruzione e demolizione.Il26 giugno, il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica ha annunciato la firma del nuovo decreto sul riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione introducendo il regolamento End of Waste per i rifiuti inerti.

Il decreto del 26 giugno 2024 abroga il precedente DM 152/2022.

Richiedi informazioni qui

Obiettivo del Regolamento

Il regolamento definisce i criteri che consentono ai rifiuti inerti, provenienti da attività di costruzione, demolizione e fonti minerali, di cessare di essere considerati rifiuti tramite operazioni di recupero, come previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06. Preferibilmente, questi rifiuti provengono da demolizioni selettive.

Tipologie di Rifiuti Inerti

“rifiuti inerti” comprendono i rifiuti solidi derivanti da attività di costruzionedemolizione altre origini minerali che non subiscono trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche significative.

Questi rifiuti non si dissolvono, non bruciano, non reagiscono chimicamente, non sono biodegradabili e non provocano inquinamento ambientale o danni alla salute umana.

Criteri per la Qualifica di Aggregato Recuperato

rifiuti inerti vengono qualificati come aggregati recuperati se gli aggregati riciclati o artificiali ottenuti dalle operazioni di recupero soddisfano i criteri:

  • Controlli sui rifiuti in ingresso
  • Processi di trattamento e recupero autorizzati
  • Modalità di movimentazione e stoccaggio presso il produttore
  • Requisiti di qualità determinati attraverso analisi chimiche
  • Norme tecniche per la certificazione CE degli aggregati recuperati

Richiedi informazioni qui

Gli aggregati recuperati possono essere utilizzati solo per gli scopi indicati del regolamento, come recuperi ambientali, riempimenti, opere di ingegneria civile, miscele bituminose, sottofondi e piazzali, strati di fondazione, miscele legate con leganti idraulici, calcestruzzi, produzione di cemento e clinker per cemento.

PRODUTTORI E DICHIARAZIONE CONFORMITA’ AGGREGATI

Per ogni lotto di aggregati recuperati (massimo 3.000 mc), il produttore deve certificare il rispetto dei criteri con una dichiarazione di conformità da inviare all’autorità competente e all’ARPA locale entro 6 mesi dalla produzione del lotto e prima dell’uscita dall’impianto.

Il produttore deve conservare una copia della dichiarazione per 5 anni e un campione di aggregato recuperato per 1 anno.

Richiedi informazioni qui

Questa disposizione non si applica alle aziende certificate EMAS o ISO 14001.

Richiedi informazioni per le certificazioni attivabili nella tua azienda

Fonti:

Inerti, si cambia. Gava: “Non più rifiuti ma materiale da riutilizzare” | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Vuoi saperne di più?

Compila il form qui sotto per ricevere informazioni senza impegno.