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La Comunicazione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha il seguente ambito di applicazione:
- nuove attività o variazioni gestionali
- rinnovi di attività senza modifiche
La Comunicazione è riferita agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, e la cui attività rispetta le norme tecniche stabilite dal D.M. 05/02/1998 modificato dal D.M. n. 186/2016, per il recupero dei rifiuti non pericolosi e le norme tecniche stabilite dal D.M. n. 161/2002 per il recupero dei rifiuti pericolosi.
Poiché l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all’autorità competente, l’attivazione di questo procedimento è condizionato all’esistenza dell’impianto.
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