Autorizzazione unica semplice e sicura

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L’Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha i seguenti ambiti di applicazione:

  1. nuovi impianti (art. 208 c.1)
  2. varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata (art. 208 c. 19)
  3. Rinnovo di autorizzazioni vigenti senza modifiche (art. 208 c. 12)
  4. Impianti mobili (art. 208 c. 1, c. 15 se nuovi impianti, c. 12 se rinnovi, c. 19 se modifiche). Devono presentare la domanda, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da attività di demolizione).

L’autorizzazione è riferita a qualsiasi operazione di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e comprende l’approvazione del progetto, l’autorizzazione all’esecuzione delle opere e l’autorizzazione alla gestione/esercizio dell’attività.

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