Negli spazi di lavoro (magazzini – ricezioni merci ecc..) È strettamente necessario creare percorsi specifici, con apposite segnaletiche di sicurezza, per suddividere i vari passaggi tra pedonali o vie di transito per i carrelli elevatori e altri strumenti.
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Contesto
All’interno degli spazi aziendali, un operaio stava attraversando un’area lavorativa, ma nello stesso momento un altro dipendente (con mansioni da carrellista) stava conducendo un carrello elevatore e non avendo visto il pedone l’ha investito.
Il lavoratore rimasto incastrato nelle forche del carrello elevatore, ha presentato gravi lesioni.
La valutazione dei rischi interna
L’analisi di cassazione ha tenuto presente (come ha fatto notare il titolare d’azienda) che i due dipendenti, erano consapevoli di trovarsi ad operare in una zona di transito ibrido, dove potevano essere compresenti lavoratori a piedi e mezzi di trasporto, tuttavia per la cassazione non è stato un elemento idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
L’incidente ha messo in luce la non idoneità degli spazi di lavoro e come la mancanza di opportuna segnaletica per le vie di circolazione dei mezzi e del personale a piedi, non ha consentito il transito in sicurezza.
Inoltre non erano state individuate:
Il tribunale ha così condannato il legale rappresentante al delitto di lesioni personali e colpose, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di un proprio dipendente.
La Corte ha ricordato le norme di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.5 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/2008, avente come disposizione di riferimento l’art. 63 dello stesso decreto.
Si ricorda che:
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Fonte di cassazione: