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Leggi il nostro articolo: Segnaletica Sicurezza Sul Lavoro – Obblighi in azienda
Gli Eventi Raccontano oggi presenta un fatto realmente accaduto – Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2022, n. 8489 – Lavoratore investito da un carrello elevatore.
Omessa apposizione della segnaletica orizzontale
Contesto
All’interno degli spazi aziendali, un operaio stava attraversando un’area lavorativa, ma nello stesso momento un altro dipendente (con mansioni da carrellista) stava conducendo un carrello elevatore e non avendo visto il pedone l’ha investito.
Il lavoratore rimasto incastrato nelle forche del carrello elevatore, ha presentato gravi lesioni.
La valutazione dei rischi interna
L’analisi di cassazione ha tenuto presente (come ha fatto notare il titolare d’azienda) che i due dipendenti, erano consapevoli di trovarsi ad operare in una zona di transito ibrido, dove potevano essere compresenti lavoratori a piedi e mezzi di trasporto, tuttavia per la cassazione non è stato un elemento idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
L’incidente ha messo in luce la non idoneità degli spazi di lavoro e come la mancanza di opportuna segnaletica per le vie di circolazione dei mezzi e del personale a piedi, non ha consentito il transito in sicurezza.
Inoltre non erano state individuate:
- idonee misure atte ad evitare l’investimento di persone a piedi
- Non sono state definite nel DVR le regole di circolazione e misure organizzative in uso nei reparti dell’Azienda
- La valutazione della cassazione
Il tribunale ha così condannato il legale rappresentante al delitto di lesioni personali e colpose, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di un proprio dipendente.
La Corte ha ricordato le norme di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.5 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/2008, avente come disposizione di riferimento l’art. 63 dello stesso decreto.
Si ricorda che:
- secondo il punto 1.4.1, “le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio”;
- secondo il punto 1.4.5, “nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigono per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato”.
Cosa consigliamo per non rischiare eventi di questo tipo in azienda
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Fonte di cassazione: