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Quest’anno il RSPP ha visto un rinnovamento nel suo ruolo in azienda, già nel D. Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) era la “persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Non vi sono norme che prevedono sanzioni in capo al RSPP

Spesso si commette l’errore di credere che il RSPP non risponda del proprio operato.

Disdetta dall’incarico RSPP - Leggi qui

RSPP Formazione - Leggi qui

Gli Eventi Raccontano presenta come esempio un fatto realmente accaduto legato ad una Sentenza n. 11708/2019 della Corte di Cassazione 

  1. Contesto

Un lavoratore era intento a posizionare 16 travi metalliche di 74 kg cadauna su di un carrello elevatore, queste scivolarono in avanti, procurando all’operatore un trauma da schiacciamento.

  1. Attrezzature e Rischi

Il Tribunale ritenne fondata la responsabilità del RSPP, poiché il carrello elevatore utilizzato era inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di carico movimentato. L'uso di quel carrello elevatore non poteva garantire la stabilità delle travi in quanto non perfettamente bilanciate a causa delle pale troppo corte.

  1. La valutazione dei rischi interna 

A riprova dell’inadeguatezza del carrello, si è rilevato che il datore di lavoro si è successivamente dotato di un nuovo strumento di sollevamento, idoneo alla movimentazione delle travi in oggetto. 

Il RSPP avrebbe dovuto segnalare il rischio e l’obbligo di dotazione di un carrello adeguato al carico da movimentare. 

  1. La valutazione della cassazione  

I giudici hanno concluso che per quanto riguarda il RSPP si è registrata la violazione dei doveri a carico della sua figura, in quanto ha omesso d'indicare al datore di lavoro le specifiche misure di sicurezza da adottare e la mancata segnalazione del rischio.

Clicca qui per leggere l’approfondimento della cassazione.

Leggi la sentenza qui
“La più avveduta giurisprudenza [di legittimità] ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione con quella del datore di lavoro - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose. Tale figura, pur svolgendo un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. Nel caso di specie, il RSPP ha sottovalutato il rischio riconducibile all'utilizzo di un carrello elevatore inadeguato per la movimentazione di travi aventi lunghezza eccessiva rispetto alla larghezza della forca di sollevamento utilizzata. In tal senso la violazione dei doveri facenti carico al RSPP è stata ricollegata alla omessa indicazione al datore di lavoro delle specifiche misure prevenzionali da adottare in relazione alla lavorazione in questione, stante la palese inadeguatezza del macchinario utilizzato e la semplice risoluzione del problema mediante l'utilizzo di elementi aggiuntivi quale la forca di sollevamento successivamente acquistata dall'azienda. È stato quindi razionalmente considerato che il RSPP si è reso corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme il carrello elevatore ai requisiti di sicurezza, e tale inadempimento ha concretizzato proprio il rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto impedire”.

Cosa consigliamo per non rischiare eventi di questo tipo in azienda

  1. Una corretta e aggiornata valutazione dei rischi
  2. Formazione e Addestramento di tutti i lavoratori
  3. Formazione specifica per RSPP 
  4. Formazione specifica per Datore di lavoro

Scarica le sentenze di riferimento:

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20073:cassazione-penale,-sez-4,-18-marzo-2019,-n-11708-responsabilit%C3%A0-del-rspp-che-ha-sottovalutato-il-rischio-legato-all-uso-di-un-carrello-elevatore-inadeguato-alla-movimentazione-di-lunghe-travi&catid=17&Itemid=138