Quest’anno il RSPP ha visto un rinnovamento nel suo ruolo in azienda, già nel D. Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) era la “persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Gli Eventi Raccontano presenta come esempio un fatto realmente accaduto legato ad una Sentenza n. 11708/2019 della Corte di Cassazione
Un lavoratore era intento a posizionare 16 travi metalliche di 74 kg cadauna su di un carrello elevatore, queste scivolarono in avanti, procurando all’operatore un trauma da schiacciamento.
Il Tribunale ritenne fondata la responsabilità del RSPP, poiché il carrello elevatore utilizzato era inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di carico movimentato. L'uso di quel carrello elevatore non poteva garantire la stabilità delle travi in quanto non perfettamente bilanciate a causa delle pale troppo corte.
A riprova dell’inadeguatezza del carrello, si è rilevato che il datore di lavoro si è successivamente dotato di un nuovo strumento di sollevamento, idoneo alla movimentazione delle travi in oggetto.
Il RSPP avrebbe dovuto segnalare il rischio e l’obbligo di dotazione di un carrello adeguato al carico da movimentare.
I giudici hanno concluso che per quanto riguarda il RSPP si è registrata la violazione dei doveri a carico della sua figura, in quanto ha omesso d'indicare al datore di lavoro le specifiche misure di sicurezza da adottare e la mancata segnalazione del rischio.
Cosa consigliamo per non rischiare eventi di questo tipo in azienda
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