Gli Eventi Raccontano..Il caso di due strutture con certificati Antincendio Falsi

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Oggi con Gli Eventi Raccontano, riportiamo la Sentenza n. 15035 del 13 aprile 2011 emessa dalla Corte di Cassazione – Penale, Sezione V, in cui è stata accertata la falsità del certificato di prevenzione incendi

Questa vicenda ha penalizzato sia la società che gestiva i due immobili di balneazione, sia il dirigente sia la figura responsabile. Questo caso evidenzia i gravi rischi legati alla presentazione di documentazione e certificati antincendio falsi.

CONTESTO


In sintesi, con la sentenza del Tribunale di Sanremo del 2 ottobre 2007, vennero stabiliti i seguenti fatti:

  • Il dirigente amministrativo dell’Ufficio Commercio del Comune di Bordighera, S.D., è stato ritenuto responsabile dei reati di falso per soppressione e falso in atto pubblico.
  • I proprietari di due stabilimenti balneari, D.G. e D.F., in concorso con il geometra V.D., sono stati ritenuti responsabili del reato di falso in certificato 
  • S.D. aveva soppresso due provvedimenti in cui intimava ai D. di produrre il certificato di prevenzione incendi per i locali gestiti da loro e aveva sostituito gli atti con altri, richiedendo solo “ogni altra documentazione attestante il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi“.
  • A D.G. e D.F. veniva contestato di aver istigato il geometra V.D. a certificare che gli stabilimenti balneari avevano rispettato tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, anche se in realtà gli spazi per le feste danzanti non avevano pareti e finestre e gli impianti elettrici erano precari e amovibili.
  • I ricorrenti in Cassazione erano D.G. e D.F., i quali avevano incoraggiato il geometra V.D. a rilasciare il certificato, ma contestavano di essere responsabili di quanto scritto nella sua relazione, poiché si erano limitati a commissionarla.

Inoltre: 

Quanto agli impianti elettrici, erano precari ed amovibili per il motivo che su quelle stesse spiagge il mattino dovevano svolgersi le consuete attività di balneazione e ristorazione: la mancanza di uscite di sicurezza e di altri accorgimenti a tutela della incolumità degli avventori era perciò priva di senso e rilevanza. 

Necessitava del successivo nulla osta dei Vigili del Fuoco, per analizzare vie di fuga antincendio.

Valutazione della cassazione

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Cosa consigliamo per evitare questi eventi in azienda

  1. Valutazione dei rischi: Effettuare una valutazione dettagliata dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro per identificare potenziali pericoli per la salute e la sicurezza dei dipendenti. Richiedi informazioni
  2. Formazione: Assicurarsi che tutti i dipendenti siano adeguatamente formati sulle pratiche di sicurezza e siano consapevoli dei protocolli da seguire in caso di emergenza.Richiedi informazioni
  3. Segnaletica e indicazioni: Installare segnaletica chiara e indicazioni per guidare i dipendenti verso le vie di uscita, le aree di pericolo e le misure di sicurezza.Richiedi informazioni
  4. Procedure di emergenza: Avere piani di emergenza ben definiti e condurre regolari esercitazioni per garantire che tutti i dipendenti sappiano cosa fare in caso di incidenti o evacuazioni.Richiedi informazioni
  5. Adempimento normativo: Assicurarsi che l’azienda sia sempre in conformità con le leggi e le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro applicabili nel paese o regione in cui opera.Richiedi informazioni

SicurImpresa è disponibile per fornire una consulenza personalizzata in base alle specifiche esigenze e alla natura dell’attività svolta dall’azienda cliente.

La sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa tra datore di lavoro e dipendenti, e l’azienda di sicurezza sul lavoro svolge un ruolo cruciale nell’assicurare che vengano adottate misure adeguate per prevenire infortuni e proteggere la salute dei lavoratori.

Leggi l’intera cassazione qui (FONTE OLYMPUS)

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4965:cassazione-penale-sez-5-13-aprile-2011-n-15035-certificato-di-prevenzione-incendi-e-falsita&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60