Esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori
2 Ottobre 2023Domande e risposte sul RENTRI
8 Ottobre 2023Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il decreto Decreto RENTRI, utilizzato per riferirsi al “Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti,” un sistema di registrazione e monitoraggio dei rifiuti adottato per garantire una gestione adeguata e responsabile dei rifiuti. Stabilisce nuove norme, regole e procedure relative all’uso del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Pubblicate le tabelle scadenze RENTRI con date e nuovi obblighi per aziende e imprese
Con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 sono state definite le tempistiche relative a: ISCRIZIONE AL RENTRI – ENTRATA IN VIGORE NUOVI MODELLI – OBBLIGO TENUTA REGISTRO C/S IN FORMATO DIGITALE – OBBLIGO TENUTA FIR IN FORMATO DIGITALE!
Ora i primi a doversi attivare sono:
- enti
- imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.
Tutti gli altri soggetti inclusi i soggetti di cui all’articolo 18: tali soggetti dovranno iscriversi tra il 15/12/2024 e il 13/02/2025. Richiedi la lista dei settori qui
Dal 13/02/2025 questi stessi soggetti dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
QUALI SONO LE TABELLE SCADENZE RENTRI?
TABELLA ISCRIZIONI al RENTRI
Lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) | a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
Lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) | a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
Lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) | a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a) | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
SCADENZE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN FORMATO DIGITALE
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
SCADENZA EMISSIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) | a decorrere dal 13 febbraio 2026 |
Fonte: Ambiente e Sicurezza