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23 Febbraio 2024RENTRI- Tracciabilità rifiuti, obblighi e scadenze per la trasmissione dei dati 2024
Ne abbiamo parlato qui: Tabella scadenze RENTRI – SicurImpresa s.r.l
Il decreto stabilisce le norme, le regole e le procedure per l’utilizzo del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Queste norme possono riguardare la registrazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati, trattati e smaltiti, nonché gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti:
- Produttori di rifiuti: Questi possono essere aziende, industrie, strutture sanitarie, aziende agricole, esercizi commerciali, istituzioni pubbliche, e così via, che producono rifiuti nei loro processi operativi.
- Trasportatori di rifiuti: Le imprese o gli individui che trasportano rifiuti da un luogo all’altro.
- Trattatori di rifiuti: Le strutture o le aziende che trattano i rifiuti, come ad esempio impianti di compostaggio, impianti di incenerimento, centri di smaltimento, centri di recupero, e così via.
- Gestori di siti di stoccaggio temporaneo e di depositi intermedi di rifiuti.
- Altre figure coinvolte nella gestione dei rifiuti, come intermediari, consulenti ambientali, ecc.
Richiedi qui informazioni per il tuo settore specifico –
L’implementazione di un sistema come RENTRI è fondamentale per garantire una gestione sostenibile dei rifiuti e per combattere il traffico illegale di rifiuti, il riciclaggio e altre pratiche nocive per l’ambiente e la salute pubblica.
Le scadenze per la trasmissione dei dati sono:
Tempi di iscrizione | DAL 13.02-2025 NUOVI MODELLI | DALLA DATA DI ISCRIZIONE | DAL 13.02.2026 | |
– IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI – TRASPORTATORI INTERMEDIARI DI RIFIUTI – CONSORZI PER RECUPERO E RICICLAGGIO – IMPRESE ENTI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI E DA TRATTAMENTO RIFIUTI, FUMI E ACQUE (+50 DIPENDENTI) – DELEGATI | DAL 15 DICEMBRE 2024 AL 13 FEBBRAIO 2025 | – Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello, – Trasmettere al RENTRI i dati del registro, – Emettere, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello digitale, – Restituire ai produttori copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori) | Emettere, se produttori, I FIR in formato digitale; Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale; Restituire ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti) | |
IMPRESE O ENTI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DA ATTIVITA’ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (TRA 10 E 50 DIPENDENTI) | DAL 15 GIUGNO 2025 AL 14 AGOSTO 2025 | – Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA – Emettere il FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale | Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale; Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico | Emettere, i FIR in formato digitale; Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale |
ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI | DAL 15 DICEMBRE 2025 AL 13 FEBBRAIO 2026 | – Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio; – Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale | Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale; Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico | Emettere i FIR in formato digitale; Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale |
Ricordiamo che tutti questi soggetti sono tenuti ad attivare il RENTRI e a rispettare le normative e le procedure stabilite per la registrazione e il monitoraggio dei rifiuti.
Chi non è obbligato ad attivare il RENTRI?
Tutti gli altri produttori di rifiuti NON pericolosi non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico.