Analisi del rischio
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27 Agosto 2024I reati ambientali e le sanzioni nel D. Lgs. n. 231/01
Il D. Lgs. n. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa per reati commessi a vantaggio o nell’interesse delle società e degli enti, applicandosi a una vasta gamma di soggetti, tra cui:
- Società di capitali (es. S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.)
- Società di persone (es. S.n.c., S.a.s.)
- Enti pubblici economici e privati
- Associazioni anche prive di personalità giuridica (es. fondazioni, comitati)
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Cos’è il D. Lgs. n. 231?
Il decreto stabilisce che le persone giuridiche siano responsabili in sede amministrativa per determinati reati (es. corruzione, frodi, reati ambientali) commessi da persone fisiche che agiscono per conto dell’ente. La responsabilità si aggiunge a quella penale individuale, introducendo un sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive.
Tuttavia, l’ente può essere esonerato dalla responsabilità se ha adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire tali reati e se ha istituito un organismo di vigilanza per monitorarne l’efficacia.
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Tra Violazioni e Sanzioni
Qui di seguito tratto dal decreto un elenco delle principali violazioni penali che rientrano in questo ambito. Il D. Lgs. n. 231/01 prevede inoltre un sistema sanzionatorio flessibile basato su “quote”, con importi che variano da 258 a 1549 euro ciascuna, permettendo all’autorità giudicante di modulare la pena in base al caso specifico.
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REATO | SANZIONE PECUNIARIA |
INQUINAMENTO DELLE ACQUE, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO | |
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti | da 200 a 300 quote
(da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo | da 200 a 300 quote
(da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio | fino a 250 quote
(fino ad Euro 387.250) |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi | fino a 250 quote
(fino ad Euro 387.250) |
Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi | da 200 a 300 quote
(da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
RIFIUTI | |
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi | fino a 250 quote
(fino ad Euro 387.250) |
Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi | fino a 250 quote
(fino ad Euro 387.250) |
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Attività illecita di miscelazione di rifiuti | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi | da 200 a 300 quote
(da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti | da 300 a 500 quote
(da Euro 77.400 ad Euro 774.500) |
Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi | da 400 a 800 quote
(da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200) |
VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI | |
Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €); | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata | da 200 a 300 quote
(da Euro 51.600 ad Euro 464.700) |
EMISSIONI IN ATMOSFERA | |
Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell’aria | fino a 250 quote
(fino ad Euro 387.250) |
Produzione o impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico non ammesse | da 150 a 250 quote
(da Euro 38.700 ad Euro 387.250) |
VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE | |
Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette | fino a 250 quote
(fino ad Euro 387.250) |