Valutazione del microclima: come va eseguita secondo la normativa
16 Giugno 2022Obbligo nomina consulente ADR entro 2022
21 Giugno 2022Tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sia strutture esistenti o di nuova costruzione per ridurre i rischi connessi devono predisporre:
- INTERNAMENTE -> PEI – Piano di Emergenza Interna di competenza del Gestore dell’impianto con l’ausilio di un tecnico competente in sicurezza sul lavoro e ambiente
(obbligo di legge dal 1° dicembre 2018 ART. 26 BIS n.132 )
- ESTERNAMENTE -> PEE – il Piano di Emergenza Esterna a carico del Prefetto, sulla base di tutte le informazioni trasmesse dal gestore con il PEI.
Obblighi & Scadenze entro il 2022
Entro il 6 dicembre 2021, tutti gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, dovranno trasmettere al Prefetto l’aggiornamento del Piano di Emergenza Interno (PEI).
Devono aggiungere le indicazioni utili (PEE) compilando l’allegato C2:
“Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
Mediante apposita piattaforma digitale predisposta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Come compilare il PEI?
Il PEI Rifiuti viene compilato tramite adeguata documentazione (richiedi la documentazione qui), allo scopo di:
- Controllare e contenere gli incidenti per la salute umana, l’ambiente e i beni.
- Attivare le misure necessarie di protezione e contenere incidenti gravi.
- Informare e formare in maniera adeguata i lavoratori.
- Provvedere al ripristino e alla decontaminazione dell’ambiente in seguito ad un incidente rilevante.
Una volta stilato il PEI – Piano di Emergenza Interna si deve correttamente trasmettere alla Prefettura competente la documentazione.
Inoltre si deve rispondere alle domande con informazioni utili per la redazione del Piano di Emergenza Esterna che la Prefettura stessa deve predisporre entro un anno dalla ricezione del PEI.
Quando aggiornare il PEI?
Il Piano di Emergenza Interna va riesaminato, sperimentato e aggiornato a intervalli non superiori a 3 anni.
Se l’organizzazione attua un cambiamento che possa sconvolgere la gestione dell’impianto deve essere aggiornata senza aspettare i 3 anni.