Chi si deve iscrivere all’Albo Nazionale Gestore Ambientali?

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In primis l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali è un obbligo richiesto a imprese ed enti che svolgono alcune tipologie di attività inerenti la gestione dei rifiuti. 

In base alla tipologia d’impresa e al tipo di rifiuto trattato i soggetti vengono inquadrati in specifiche categorie.

Nello specifico quali aziende devono iscriversi all’albo nazionale gestori ambientali?

Tutti i gestori ambientali sono individuati dall’Art. 212 Comma 5 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e sono quelli che:

  • Si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Effettuano attività di bonifica dei siti;
  • Effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • Effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi

L’iscrizione all’Albo è inoltre richiesta alle aziende che si occupano di trasporto di rifiuti transfrontaliero all’interno del territorio italiano.

Ulteriori modalità d’iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:

  • Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
  • associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;

Come ci si iscrive all’albo nazionale gestori ambientali?

La domanda di iscrizione allAlbo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell’impresa. CI sono dei parametri e requisiti da rispettare. 

Ci sono anche Iscrizioni  semplificate per

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni

Cosa fa un gestore ambientale?

Il suo compito è, a oggi, quello di svolgere azioni volte ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.

SicurImpresa da anni propone una prima consulenza gratuita, e con i propri consulenti ambientali segue l’azienda in un corretto percorso di gestione ambientale 2022.