La normativa ambientale tende sempre di più a richiedere studi organici e completi che analizzino tutti gli impatti che un'iniziativa può generare. Il consulente ambientale deve necessariamente essere in grado di fornire Servizi Ambientali “Integrati” , che consentano di gestire , in uno stesso momento ed in modo uniforme, tutti i fattori relativi all'Ambiente che interessano il cliente.
Questi studi permettono di semplificare ed armonizzare le procedure e di razionalizzare la documentazione a supporto e richiedono un approccio multidisciplinare.
L' Autorizzazione Unica Ambientale è uno strumento giuridico-amministrativo che può includere e sostituire, in un'unica autorizzazione, sette titoli abilitativi che in precedenza erano considerati singolarmente.
Si tratta di:
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteorologiche di dilavamento;
- comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle stesse aziende;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria per gli stabilimenti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti ed attività in deroga;
- nulla osta e valutazioni di impatto acustico relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- comunicazioni in materia di auto-smaltimento e recupero di rifiuti.
Rilasciata dall’autorità competente, ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi del settore ambientale e rendere gli studi tecnici più omogenei.
L'Autorizzazione Unica Ambientale si applica a tutte le imprese che, indipendentemente dalla loro dimensione, non sono soggette all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e che hanno bisogno di avere almeno uno dei titoli abilitativi elencati in precedenza.
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è richiesta ad alcune tipologie di aziende per autorizzare, a determinate condizioni, l'esercizio di un impianto o di parte di esso.
Un’AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale di seguito specificato:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D.lgs n. 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs 152/2006)
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del d.lgs 152/2006)
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 del Dlgs 209/2009)
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.lgs n. 99/1992)
- inoltre l’AIA sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216 del D.lgs 152/2006 fermo restando la possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
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La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha la finalità di assicurare che l'attività produttiva sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile.
La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i., legge che istituiva il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. Ora la disciplina della VIA fa capo alla D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti, anziché combatterne successivamente gli effetti.
La VIA nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana. La struttura della procedura è stata aggiornata negli anni per dare informazioni al pubblico e guidare il processo decisionale in maniera partecipata.
La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante l'elaborazione dei piani o dei programmi pubblici, anche di iniziativa privata, che possono avere effetti sull'ambiente e, di conseguenza, prima dell'approvazione degli stessi.
Tra gli obiettivi della VAS vi sono:
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di piani o programmi (per promuovere lo sviluppo sostenibile);
promuovere l'utilizzo di questo strumento per la stesura di piani e programmi statali, regionali e sovracomunali;
assicurare l'effettuazione della valutazione ambientale per tutti quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, il procedimento di screening viene svolto sullo studio preliminare ambientale, trasmesso dal proponente all’autorità competente in formato elettronico, in conformità con quanto previsto dall’Allegato IV-bis alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, insieme alla copia del contributo di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 152/2006, relativo agli oneri istruttori che gravano sul proponente, con riferimento ai costi dell’istruttoria, del monitoraggio e del controllo.
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