Formazione sicurezza sul lavoro per i lavoratori in cassa integrazione

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Quest’anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è espresso positivamente, alla continuità formativa in tema sicurezza per il lavoratore in cassa integrazione.

I Lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, possono avviare gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro usando le prestazioni a sostegno del reddito.

Quali corsi possono richiedere?

La Direzione Centrale per l’Attività ispettiva  ha specificato che è possibile erogare i soli corsi di aggiornamento e formazione funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, escludendo i corsi di formazione legati alla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Che soggetti possono rientrare nel progetto formativo?

Rientrano nei progetti di formazione o riqualificazione professionale i lavoratori che percepiscono le seguenti prestazioni a sostegno del reddito:

  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) (legge n. 164/1975);
  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (legge n. 223/1991);
  • lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984);
  • lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
  • lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, co. 1, del DL n. 185/2008, conv. con mod. nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Come si può  avviare la formazione sicurezza sul lavoro per i lavoratori in cassa integrazione?

 Le aziende interessate, devono sottoscrivere uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e, dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Qualora i lavoratori interessati siano percettori di ammortizzatori sociali, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma.

Entro 30 giorni *da che cosa?* il datore di lavoro, deve comunicare all’ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati ai progetti di formazione.

Come si può avviare la formazione sicurezza sul lavoro per i lavoratori in cassa integrazione?

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, deve contenere dettagliatamente:

  1. il contenuto della formazione 2.la durata della stessa 3.le modalità di svolgimento

A conclusione un’informativa relativa all’avvenuta realizzazione del progetto formativo l’elenco dei lavoratori formati e gli esiti dell’apprendimento

Al lavoratore è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.