Quest’anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è espresso positivamente, alla continuità formativa in tema sicurezza per il lavoratore in cassa integrazione.
I Lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, possono avviare gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro usando le prestazioni a sostegno del reddito.
Quali corsi possono richiedere?
La Direzione Centrale per l’Attività ispettiva ha specificato che è possibile erogare i soli corsi di aggiornamento e formazione funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, escludendo i corsi di formazione legati alla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Che soggetti possono rientrare nel progetto formativo?
Rientrano nei progetti di formazione o riqualificazione professionale i lavoratori che percepiscono le seguenti prestazioni a sostegno del reddito:
Come si può avviare la formazione sicurezza sul lavoro per i lavoratori in cassa integrazione?
Le aziende interessate, devono sottoscrivere uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e, dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
Qualora i lavoratori interessati siano percettori di ammortizzatori sociali, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma.
Entro 30 giorni *da che cosa?* il datore di lavoro, deve comunicare all’ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati ai progetti di formazione.
Come si può avviare la formazione sicurezza sul lavoro per i lavoratori in cassa integrazione?
Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, deve contenere dettagliatamente:
A conclusione un’informativa relativa all’avvenuta realizzazione del progetto formativo l’elenco dei lavoratori formati e gli esiti dell’apprendimento
Al lavoratore è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.