Gli incentivi Anti-Covid per aziende e professionisti italiani

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Il decreto Rilancio ha introdotto un mix di incentivi per l’adozione delle misure di sicurezza anti-Covid da parte di imprese e professionisti. 

E’ previsto un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione e contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

Quali sono le modalità di utilizzo di bonus e contributi?

Il mix di misure è messo in campo dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e si articola in un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120), un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125) e in contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (articolo 95).

L’accesso alle diverse forme di sostegno richiede alcune verifiche: sui requisiti soggettivi Requisiti soggettivi

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, nello specifico, è rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del decreto Rilancio: attività ricettive (alberghi, villaggi turistici, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, ecc.) e della ristorazione, bar, attività nel campo dello spettacolo, parchi di divertimento e parchi tematici, stabilimenti balneari e termali.Rientrano tra i soggetti beneficiari anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 ha una platea più ampia, comprendendo tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per quanto riguarda invece i contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, sono esclusi i professionisti e gli enti del Terzo settore. Infatti, i contributi sono riservati:

– alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;

– alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;

– alle imprese agrituristiche;

– alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, purché iscritte al Registro delle imprese.

Spese ammissibili

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 copre in misura pari al 60% le spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione:

– agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;

– agli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

– all’acquisto di arredi di sicurezza;

– agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico potranno essere individuati ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili.

Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125, invece, spetta – nella misura del 60% e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario – con riferimento alle spese sostenute nel 2020 per:

– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

– l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

I contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, infine, potranno essere fruiti per le spese sostenute a partire dal 17 marzo 2020 relative a:

– apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

– dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

– apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

– dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

– sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

– dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Tutti i dispositivi dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia.

Gli importi massimi dei contributi sono fissati a:

– 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

– 50.000 euro per quelle da 10 a 50 dipendenti;

– 100.000 euro per le aziende con oltre 50 addetti.

Confronto tra gli incentivi

  Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

(articolo 120)

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

(articolo 125)

Contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

(articolo 95)

Soggetti beneficiari – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico

– Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

– Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

– Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

– Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane

– Imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese

– Imprese agrituristiche

– Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, iscritte al Registro delle imprese.

Spese ammissibili Spese sostenute nel 2020 per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie per il contenimento del COVID-19. Spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza; l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Spese sostenute dal 17 marzo 2020 per interventi per la riduzione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro: attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.
Misura contributo Credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute (per un massimo di 80.000 euro). Credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro. – 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

– 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

– 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto le medesime spese Ammessa. Non specificato. Non ammessa.
Utilizzo – Utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

– ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

– Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

– utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

– ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Utilizzo diretto
Risorse disponibili 2 miliardi di euro. 200 milioni di euro. 403 milioni di euro.
Provvedimenti mancanti – Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potranno essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati dalla norma, nel rispetto del limite di spesa.

– Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, dovranno essere stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa. Le modalità e le procedure di accesso ai contributi dovranno essere definite con apposito bando che dovrà essere da Invitalia