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La Legge di Bilancio 2019 proroga l’agevolazione fiscale per le spese di formazione 4.0 modificando la percentuale di riconoscimento in base alle dimensioni dell’azienda

Al fine di continuare a incentivare il sostenimento delle spese necessarie alla valorizzazione della produttività dei lavoratori attraverso la formazione di competenze adeguate, la Legge di Bilancio 2019 ha prorogato il credito d’imposta formazione 4.0 apportando tuttavia alcune novità rispetto alle norme in vigore fino allo scorso anno.

Come si calcola la percentuale di riconoscimento dell’agevolazione

La norma risulta essere pienamente operativa anche per il 2019 in quanto si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.

Tuttavia, mentre nella formulazione precedente il credito d’imposta riconosciuto era pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, la nuova norma modifica la percentuale di riconoscimento dell’agevolazione fissando limiti diversi in relazione alle dimensioni dell’azienda. In particolare:

  • per le piccole imprese l’agevolazione spetta:
    • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
    • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
  • per le medie imprese, l’agevolazione spetta:
    • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
    • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
  • per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
    • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
    • nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.

A chi viene riconosciuto il credito d’imposta?

Il credito d’imposta può essere riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

In merito ai soggetti beneficiari merita sottolineare che l’agevolazione non è ammessa per i professionisti, il che, come anche evidenziato nel comunicato stampa di ADC (Associazione dottori commercialisti) e ANC (Associazione nazionale commercialisti) del 23.01.2019, “penalizza arbitrariamente una categoria di lavoratori”.

Quali sono le spese ammissibili al credito d’imposta

Sono ammissibili al credito d’imposta formazione 4.0 le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud & computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali

La formazione come viene finanziata?

Le attività di formazione nelle tecnologie sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205/2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Su questo aspetto merita mettere in evidenza che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 79 del 20.03.2019 il credito d’imposta in esame spetta in relazione ai costi ammissibili per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dalla data in cui è stato effettuato il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento.

Pertanto l’invio dei contratti all’ispettorato del lavoro competente costituisce “una condizione di ammissibilità al beneficio”, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta.

FONTE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione