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25 Febbraio 2020Imprese e Partite IVA che intendono chiedere il bonus pubblicità 2020 – credito d’imposta al 75% sugli investimenti in pubblicità su stampa anche online ed emittenti radio TV locali – possono presentare domanda dal primo al 31 marzo, esclusivamente in via telematica.
Il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari sulla stampa anche online e/o sulle emittenti radiotelevisive locali, con una spesa incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente sullo stesso mezzo di informazione. Vediamo come si richiede il bonus pubblicità.
Normativa e risorse
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 57-bis del decreto n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, e successive modificazioni ed è stata finanziata con il dl 148/2017, articolo 4 per 62,5 milioni di euro per il 2018, di cui 50 milioni per campagne pubblicitarie sulla stampa (20 per quelle effettuate nel secondo semestre 2017, 30 per il 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti 2018 sulle emittenti radio-televisive.
Esaurimento delle risorse
Il credito d’imposta è concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il tetto venga superato, si ripartisce percentualmente fra i richiedenti aventi diritto, applicando le seguenti regole:
- nessun contributo può superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e il 2% di quelli sulle emittenti;
- per il 2018 i due tetti sono rispettivamente 1 milione e mezzo di euro per la stampa e 250mila euro per le emittenti radio-tv;
- se il credito d’imposta è superiore a 150 mila euro, serve l’accertamento preventivo presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al beneficio le spese relative all’acquisto di spazi pubblicitari su giornali, quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Giornali ed emittenti devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, avere un direttore responsabile. Sono esclusi televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
La domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici del portale, identificandosi tramite credenziali.
Presentazione della domanda
La richiesta di bonus va presentata durante l’arco di una finestra temporale di 30 giorni che, nel 2018, scatterà dal 1 al 31 gennaio 2019. L’adempimento consiste in una comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, comunicando:
- dati dell’azienda o del lavoratore autonomo;
- costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno (se riguardano sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi vanno esposti distintamente per le due tipologia di media);
- costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente,
incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto; - credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sull’assenza di condizioni ostative ed interdittive previste da disposizioni antimafia.
MODULO COMPILABILE PER LA RICHIESTA BONUS PUBBLICITA’ 2020
GUIDA A COME COMPILARE IL MODULO BONUS PUBBLICITA’ 2020